Notifica cartelle via agente riscossione: basta la raccomandata semplice (Cass. civ. Sez. V n. 22444 del 08.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento eseguita direttamente dal concessionario a mezzo posta, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. n. 602/1973, è regolata dalle norme del servizio postale ordinario e non da quelle della legge n. 890/1982. Ne consegue che non è necessaria la prova della ricezione della comunicazione di avvenuta notifica quando l’atto sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario. Il disconoscimento della firma apposta sugli avvisi di ricevimento e sulle relate è inefficace se non accompagnato da querela di falso. La riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. limita il sindacato di legittimità sulla motivazione alla verifica del solo minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost. Infine, la scadenza del termine per opporsi all’atto di riscossione non converte il termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale, salvo che esista un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Il Fatto

Il contribuente ha impugnato l’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente della riscossione su immobili di sua proprietà, contestando quindici cartelle di pagamento mai ritualmente notificate e conosciute solo attraverso un’ispezione ipotecaria e un accesso agli uffici.

La CTP di Campobasso ha rigettato il ricorso, sul rilievo che il concessionario aveva documentato le notifiche, anche mediante consegna a familiari conviventi. La CTR del Molise ha respinto l’appello, valorizzando la produzione documentale dell’agente, l’istanza di rateazione e i successivi atti della riscossione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione su quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili. Il difetto di motivazione non integra un vizio che determini nullità della sentenza, richiedendosi l’assenza assoluta di motivazione ovvero la sua mera apparenza. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il controllo di legittimità resta circoscritto al rispetto del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., violato solo se la motivazione manchi, sia apparente, si fondi su affermazioni inconciliabili o risulti incomprensibile. Nel caso di specie la sentenza di appello attinge ampiamente tale soglia.

Il secondo motivo è infondato. Le censure sull’iter notificatorio conclusosi con consegna a persona diversa dal destinatario, in assenza di prova della ricezione della raccomandata informativa, sono prive di pregio. In caso di notifica a mezzo messo, la disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una lettera raccomandata, non di una raccomandata con avviso di ricevimento.

Quanto alle notifiche curate direttamente dall’agente mediante servizio postale e ricevute da persona diversa dal destinatario, non occorre procedere all’invio della comunicazione di avvenuta notifica, non trovando applicazione le prescrizioni della legge n. 890/1982. La forma semplificata di notificazione ex art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale.

Il quarto motivo è inammissibile e comunque infondato. Esso presuppone la prescrizione quinquennale senza aggredire la statuizione della CTR sulla prescrizione decennale dei crediti erariali. I tributi possono avere termini prescrizionali differenti solo se previsti dalla legge; per IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro il credito si prescrive nel termine ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ. La riscossione non incide sul termine previsto dalla norma sostanziale: la scadenza del termine per opporsi produce l’irretrattabilità del credito, ma non la conversione del termine breve in quello decennale ex art. 2953 cod. civ., salvo che esista un titolo giudiziale definitivo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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