Solidarietà passiva e regresso tra condebitori (App. Ancona n. 430/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento di un’obbligazione solidale da parte di uno dei condebitori genera il diritto al regresso pro quota verso gli altri, ai sensi dell’art. 1298 c.c. La motivazione per relationem della sentenza di primo grado all’ordinanza ex art. 648 c.p.c. è ammissibile quando il giudice dia conto delle ragioni della conferma, integrando il percorso argomentativo. La compensazione eccepita per la prima volta in appello con un credito non dedotto tempestivamente in primo grado è inammissibile per violazione del divieto di nova. I comproprietari di un’unità immobiliare sono solidalmente obbligati verso il condominio per il pagamento degli oneri condominiali.
Il Fatto
Il Tribunale di Ancona aveva accolto il decreto ingiuntivo opposto, condannando l’appellante al pagamento di Euro 8.714,98 in favore del fratello, a titolo di rimborso per somme pagate per obbligazioni comuni (tassa di registro, compenso all’agenzia, spese di lite in un precedente giudizio e oneri condominiali straordinari). L’appellante impugnava la sentenza, deducendo la nullità della motivazione per relationem all’ordinanza del G.I., l’insussistenza del diritto di regresso per i pagamenti effettuati dalla madre e la tardiva eccezione di compensazione con crediti derivanti da una sentenza di divisione ereditaria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello, ritenendo i motivi sufficientemente specifici. Ha dichiarato infondata la censura sulla motivazione apparente: la sentenza di primo grado, richiamando l’ordinanza del 18.01.2021, ha dato atto della non contestazione dei fatti relativi ai punti I) e IV), integrando così il percorso argomentativo. La motivazione per relationem è ammissibile quando dalla lettura complessiva dei provvedimenti si evincano le ragioni della decisione, secondo il principio affermato da Cass. Sez. Un. n. 14814/2008 e successiva giurisprudenza.
Nel merito, la Corte ha confermato la natura solidale delle obbligazioni oggetto del giudizio: il pagamento della tassa di registro, del compenso all’agenzia e delle spese condominiali straordinarie rientra nelle obbligazioni solidali ex art. 1294 c.c., con conseguente diritto di regresso in capo a chi ha adempiuto. Tuttavia, ha accolto parzialmente il gravame escludendo il rimborso per le spese di lite di cui al punto IV), pari a Euro 4.594,82, in quanto dalle prove documentali (mail e contabili bancarie) è emerso che il pagamento era stato effettuato dalla madre, non dall’appellato. Ha inoltre rigettato l’eccezione di compensazione con il controcredito di Euro 3.333,33, ritenendola tardiva perché non opposta in primo grado, e ha escluso il controcredito di Euro 11.023,27 in quanto dalla sentenza di divisione ereditaria risultava a favore del fratello un importo superiore (Euro 13.466,00).
La Corte ha altresì confermato la solidarietà tra comproprietari per gli oneri condominiali, richiamando il principio per cui i comproprietari di un’unità immobiliare sono tenuti in solido verso il condominio, e ha ritenuto irrilevante la mancata informazione sulla debenza delle spese, non costituendo questa un elemento costitutivo del credito. Infine, ha rideterminato la condanna in Euro 4.120,16, riducendo le spese di lite secondo lo scaglione corrispondente al nuovo valore della controversia.
Implicazioni Pratiche
- Prova del pagamento e natura solidale: per il debitore che agisce in regresso, la prova del pagamento e della natura solidale dell’obbligazione è condizione necessaria; in mancanza, il credito non è recuperabile verso gli altri condebitori, come accaduto per le spese di lite pagate dalla madre.
- Eccezione di compensazione tempestiva: l’avvocato deve opporre in primo grado tutti i crediti compensandi, poiché l’eccezione sollevata per la prima volta in appello è inammissibile per violazione dell’art. 345 c.p.c., salvo che non sia fondata su documenti sopravvenuti.
- Impugnazione della motivazione per relationem: per contestare la motivazione per relationem, il difensore deve dimostrare che il giudice si è limitato a un adesione acritica alla pronuncia di primo grado, senza alcuna valutazione dei motivi di gravame; se invece il giudice integra il percorso argomentativo, la censura è infondata e la nullità non è dichiarabile.
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