L’acqua del rubinetto in albergo non è una prestazione imposta, il diniego non genera danno risarcibile (Cass. civ. Sez. 3 n. 11827 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto di viaggio “tutto compreso”, le prestazioni che fanno capo al pacchetto turistico assumono rilievo non già singolarmente e separatamente considerate, bensì nella loro unitarietà funzionale, volta a soddisfare la finalità turistica come prestazione complessa. Ne consegue che non sussiste un obbligo normativamente imposto all’albergatore di somministrare agli ospiti acqua di rubinetto nel corso dell’attività di ristorazione, trattandosi di scelta liberamente adottabile dal cliente. La mancata allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria, nonché dei contenuti delle pattuizioni contrattuali, esclude la configurabilità di un danno da inadempimento. Il danno non patrimoniale è risarcibile solo in caso di violazione non minimale di un diritto di rango costituzionale e, quand’anche determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce comunque un danno-conseguenza che deve essere allegato e provato.

Il Fatto

La ricorrente, durante un soggiorno in una struttura alberghiera, si era vista negare la possibilità di consumare acqua del rubinetto, essendo costretta ad acquistare ad ogni pasto acqua in bottiglia. Il Giudice di pace aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno, confermata dal Tribunale in sede di appello, che aveva escluso sia l’esistenza di un obbligo dell’albergatore di somministrare acqua di rubinetto, sia la prova dei fatti costitutivi della domanda. La cliente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il primo motivo inammissibile, sotto un duplice profilo. Da un lato, la ricorrente aveva formulato censure generiche, affidate a deduzioni apodittiche e a richiami per relationem all’atto di appello, senza articolare specifiche doglianze sulle singole conclusioni del giudice di merito. Dall’altro, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato era insussistente, poiché il Tribunale si era pronunciato nel merito della domanda risarcitoria, ritenendola infondata per carenza probatoria.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato, richiamando il principio secondo cui, nel contratto di pacchetto turistico, le prestazioni vanno valutate nella loro unitarietà funzionale, non potendosi considerare singolarmente. In tale prospettiva, il giudice d’appello ha correttamente escluso la sussistenza di un danno da inadempimento, avendo accertato che la cliente non aveva provato i fatti costitutivi della domanda, né il contenuto delle pattuizioni contrattuali relative alla disponibilità dell’acqua di rubinetto. La Corte ha altresì precisato che il Tribunale non aveva fondato il rigetto sulla sola mancata dimostrazione della potabilità dell’acqua, bensì sulla carenza probatoria circa l’oggetto del contratto.

In relazione al danno non patrimoniale, la Cassazione ha confermato l’orientamento per cui tale danno è risarcibile solo in caso di violazione non minimale di un diritto di rango costituzionale, e comunque deve essere allegato e provato come danno-conseguenza. La mancata somministrazione di acqua di rubinetto, in assenza di un espresso obbligo contrattuale o normativo, non integra una lesione di tale gravità. La Corte ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alla refusione delle spese e al pagamento, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., di una somma in favore della controricorrente, ricorrendone i presupposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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