La notificazione al domicilio eletto nel contratto è valida anche se diverso dalla residenza (Cass. civ. Sez. 2 n. 8574 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione di un atto processuale effettuata al domicilio eletto dalla parte in sede di stipula di un contratto è valida e regolare, ancorché la parte abbia una diversa residenza anagrafica, poiché il domicilio contrattuale (o legale speciale) resta il luogo individuato per le comunicazioni inerenti al rapporto. In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta fa presumere che ivi si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario; chi contesta tale circostanza ha l’onere di fornire idonea prova contraria, non rilevando le sole certificazioni anagrafiche. L’avviso di cui all’art. 149, secondo comma, c.p.c. non è dovuto.
Il Fatto
La vicenda origina dalla domanda giudiziale proposta da un ente pubblico, che aveva stipulato un contratto di vendita con riserva di proprietà di un terreno, chiedendo la risoluzione del contratto per l’inadempimento dell’acquirente al pagamento delle rate. Il giudice di primo grado dichiarava la risoluzione, rigettando la domanda dell’attrice volta a trattenere le rate versate. La Corte d’appello di Roma, nel confermare la decisione, riteneva regolare la notificazione dell’atto introduttivo del primo grado, effettuata presso il domicilio indicato nel contratto. L’acquirente, rimasta contumace in primo grado, proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, investita dell’unico motivo di ricorso con cui si deduceva la violazione degli artt. 139, 149 e 160 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di notificazioni.
In primo luogo, la Corte ha chiarito che, poiché si verte in tema di error in procedendo, essa è giudice anche del “fatto processuale” e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti. Ciò premesso, ha rilevato che l’atto di citazione era stato spedito al domicilio dichiarato dalla parte acquirente, come risultante dall’intestazione del contratto e dall’elezione di domicilio ivi contenuta. La censura della ricorrente, incentrata sulla diversa residenza anagrafica, non coglieva quindi la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fatto espresso riferimento al domicilio contrattuale.
La Corte ha poi affermato che, sebbene l’elezione di domicilio in sede di stipula non abbia, di regola, carattere esclusivo, la notificazione al domicilio eletto nel contratto è comunque valida e regolare. Ha inoltre precisato che la consegna del piego a un familiare convivente nel luogo indicato sulla busta fa presumere che ivi si trovino la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario, con conseguente onere della parte che contesta tale circostanza di fornire una prova contraria basata su elementi concreti, e non sulle sole certificazioni anagrafiche.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata spedizione dell’avviso, la Corte ha distinto le due fattispecie: mentre il secondo comma dell’art. 149 c.p.c. non prevede alcun avviso al destinatario, essendo sufficiente la menzione dell’ufficio postale e l’allegazione dell’avviso di ricevimento all’originale, l’avviso di cui all’art. 7, sesto comma, l. n. 890/1982 (introdotto dall’art. 36, comma 2-quater, d.l. n. 248/2007) è invece richiesto quando il piego non viene consegnato personalmente al destinatario. Nel caso di specie, l’avviso di ricevimento prodotto conteneva la menzione dell’avvenuta spedizione della raccomandata, adempiendo a tale obbligo. La Corte ha infine chiarito che la raccomandata contenente l’avviso non deve essere spedita con avviso di ricevimento, essendo la previsione della sola raccomandata rispondente a una scelta ragionevole del legislatore.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 139 c.p.c. – Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
- Art. 149 c.p.c. – Notificazione a mezzo del servizio postale
- Art. 160 c.p.c. – Nullità della notificazione
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso