Acquiescenza parziale e giudicato sui costi non impugnati in appello (Cass. civ. Sez. V n. 11908 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dell’avviso di accertamento tributario, l’acquiescenza parziale di cui all’art. 329, comma 2, cod. proc. civ. alle parti della sentenza non impugnate si verifica quando dall’atto si desuma in modo inequivoco la volontà dell’appellante di sottoporre solo in parte la decisione al giudizio di secondo grado e le diverse parti siano del tutto autonome tra loro. Essa non si configura quando la parte impugnata costituisca sviluppo logico di quella non impugnata, così che l’impugnazione della prima si ponga in nesso consequenziale con l’altra. La parte della decisione relativa ai costi non documentati, non investita dall’atto di appello, diviene pertanto definitiva per giudicato interno. Ne consegue che il giudice di seconde cure, ove accerti la definitività di una porzione della pretesa impositiva, non può annullare l’atto impositivo nella sua interezza, ma deve ricondurlo alla misura corretta, annullandolo solo per la parte non più sorretta dal titolo originario.

Il Fatto

Al termine di una verifica fiscale della Guardia di Finanza, l’Ufficio notificava al contribuente un avviso di accertamento per l’anno 2012. La pretesa recuperava a tassazione costi relativi a fatture per operazioni inesistenti, pari a euro 55.000,00, e ulteriori costi ritenuti non documentati per euro 16.551,00, oltre all’IVA indebitamente detratta. Il contribuente presentava istanza di accertamento con adesione, che si chiudeva senza accordo, e poi ricorso alla Commissione tributaria provinciale, che lo rigettava con sentenza n. 68/01/2020.

In appello il contribuente contestava solo la parte della pretesa relativa ai costi per operazioni inesistenti, invocando l’efficacia della sentenza penale di assoluzione divenuta irrevocabile. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna accoglieva il gravame e annullava l’atto impositivo applicando la novella del d.lgs. n. 87/2024, che ha introdotto l’art. 21 bis del d.lgs. n. 74/2000. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con sei motivi; i contribuenti non svolgevano attività difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, incentrato sulla violazione delle norme sul giudicato. Il giudice di primo grado aveva deciso sia sui costi per operazioni inesistenti sia su quelli indimostrati; in appello il contribuente aveva contestato solo la prima parte. Secondo la Corte, la parte della sentenza sull’accertamento dei costi non documentati, pari a euro 16.551,00, non essendo stata impugnata, è coperta da giudicato interno ai sensi dell’art. 329, comma 2, cod. proc. civ.

Il Collegio richiama il proprio orientamento, secondo cui l’acquiescenza parziale richiede il concorso di un elemento soggettivo, desumibile dall’atto in modo inequivoco, e di un elemento oggettivo, costituito dall’autonomia delle diverse parti della decisione. Il principio non opera quando la parte impugnata sia sviluppo logico di quella non impugnata, poiché in tal caso l’impugnazione della prima è consequenziale all’altra (Cass. n. 33/2008; Cass. n. 2062/2001).

Il secondo motivo, fondato sulla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., è parimenti accolto. Il giudice di appello ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato annullando totalmente l’atto impositivo, pur in assenza di contestazione dei costi non documentati. La Corte ricorda che, in ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario, il giudice non può invalidare in toto la pretesa quando un titolo giudiziale definitivo ne abbia ridotto il presupposto, ma deve ricondurla nella misura corretta (Cass. n. 39660/2021; Cass. n. 29364/2020).

La pronuncia di secondo grado risulta quindi andata ultra petita. La sentenza assolutoria penale non investe tutte le questioni oggetto del giudizio tributario, poiché riguarda solo le fatture per operazioni inesistenti e non l’altro fondamento della pretesa, relativo alla deducibilità dei costi non documentati. L’accoglimento del secondo motivo assorbe i restanti, con i quali si deducevano l’omessa motivazione, l’omesso esame di un fatto decisivo, la violazione delle norme sul TUIR e sull’onere della prova. La sentenza è cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione.

Nota della Redazione

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