Intervento dell’ente impositore ammissibile e notifiche legittime durante la pandemia (Cass. civ. Sez. V n. 11835 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario è ammissibile l’intervento adesivo autonomo dell’ente impositore, quale parte del rapporto tributario controverso ai sensi dell’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, anche quando la lite abbia ad oggetto l’esistenza stessa del credito. La notifica degli atti di accertamento effettuata tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 è legittima, poiché l’art. 157, comma 1, d.l. n. 34/2020 ha espressamente consentito l’emissione e la notificazione degli atti in tale periodo, non coperto dalla sospensione di cui all’art. 67 d.l. n. 18/2020. La denunciata illegittimità o tardività della notifica dell’avviso di accertamento non integra un error in procedendo, avendo l’atto impositivo natura sostanziale e non processuale.
Il Fatto
La contribuente propose opposizione avverso un avviso di “presa in carico” e, quale atto presupposto, avverso due avvisi di accertamento, deducendo la violazione del contraddittorio ex art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, il mancato rispetto del termine dilatorio e la tardività della notifica rispetto al termine del 31/12/2020.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado rigettò il ricorso. La Corte di secondo grado accolse l’appello, ritenendo nulla la notifica degli avvisi perché effettuata in un periodo di sospensione dell’attività impositiva per l’emergenza Covid-19, e dichiarò inammissibile l’intervento volontario dell’Agenzia delle Entrate. Avverso tale pronuncia l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia ha dedotto la nullità della sentenza per violazione degli artt. 53 e 57 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte di secondo grado accolto l’impugnazione su censure afferenti alla nullità della notifica degli avvisi, avanzate per la prima volta in appello. Il motivo è fondato: né dalla sentenza impugnata né dal ricorso risulta che la contribuente avesse sollevato la questione in primo grado, ove era stata dedotta la decadenza dal termine per la notifica ex art. 5, comma 3-bis, d.lgs. n. 218/1997.
La Corte precisa di non poter verificare direttamente la notificazione, poiché la denunciata illegittimità o tardività della notifica non si traduce in un error in procedendo, attesa la natura sostanziale e non processuale dell’atto impositivo. Richiama sul punto Cass., n. 2630/2024, secondo cui tale verifica è rimessa al giudice di merito.
Con il secondo motivo l’Agenzia ha censurato la violazione dell’art. 43 d.p.r. n. 600/1973, dell’art. 157, comma 1, d.l. n. 34/2020 e dell’art. 67 d.l. n. 18/2020. Il motivo è fondato: la norma citata prevede che gli atti di accertamento i cui termini scadono tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020 siano emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. Dunque la notifica del 19/6/2021 venne legittimamente effettuata in un periodo non coperto dalla sospensione.
Con il terzo motivo l’Agenzia ha censurato la declaratoria di inammissibilità del proprio intervento volontario. Il motivo è fondato. Richiamando Cass., n. 26281/2025 e Cass. n. 8718/2025, la Corte ribadisce che l’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 consente l’intervento non soltanto dei destinatari dell’atto impugnato, ma anche delle parti del rapporto tributario controverso, tra cui rientra l’ente impositore. Applicando tali principi, sussiste l’interesse giuridico dell’ente ad intervenire per tutelare la propria situazione soggettiva dagli effetti riflessi del giudicato.
All’accoglimento del ricorso segue la decisione nel merito, con declaratoria di inammissibilità del ricorso originario, a fronte dell’accertata regolarità della notificazione degli atti presupposti. Le spese sono liquidate previa applicazione dell’art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992.
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Nota della Redazione
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