Prescrizione dei crediti retributivi nel pubblico impiego contrattualizzato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14146 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto. Difetta, infatti, ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego e non è configurabile un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela. La dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, cod. civ., resa con la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966, resta circoscritta ai rapporti di lavoro privato e non si estende ai rapporti di impiego pubblico. Ne consegue che il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, anche quando venga in rilievo un rapporto instaurato in via di mero fatto.
Il Fatto
Il lavoratore era stato assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa dal 2008 al 2016 alle dipendenze di un ente universitario pubblico. Egli agiva in giudizio per ottenere l’accertamento della natura subordinata del rapporto, la condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributive rispetto a quanto percepito e il risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine.
Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma, riconosceva la natura subordinata del rapporto sulla base di plurimi indici (frequentazione diurna dell’ufficio, utilizzo degli strumenti dell’ente, compenso fisso, godimento delle ferie, firma dei fogli presenza, obbligo di giustificare le assenze, assoggettamento alle direttive), escludeva l’inquadramento rivendicato e riteneva infondata l’eccezione di prescrizione, facendola decorrere dalla cessazione finale del rapporto. L’ente ricorreva per cassazione con tre motivi; il lavoratore proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi del ricorso principale sono dichiarati inammissibili: essi censurano l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, che si è attenuto ai principi in tema di subordinazione e ha valorizzato una pluralità di indici singolarmente esaminati e poi apprezzati nel loro complesso. La qualificazione giuridica del rapporto è censurabile in sede di legittimità solo per la scelta dei parametri normativi, mentre l’accertamento degli elementi di fatto, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile.
Quanto al potere disciplinare, la Corte osserva che la sua assenza non può di per sé comportare la negazione del vincolo di subordinazione, che si manifesta solo in caso di inadempimento, evento che potrebbe non verificarsi durante il rapporto. Per attribuire rilievo all’omissione sarebbe stato necessario dimostrare che quel potere non era stato esercitato nonostante la pacifica commissione di illeciti.
Il terzo motivo è invece fondato. La Corte richiama il principio enunciato da Cass. n. 35676/2021 e ribadito da pronunce conformi, secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto. La sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966 non è estensibile oltre il lavoro privato, come precisato dalla Corte costituzionale n. 143 del 1969 e dalla Corte costituzionale n. 115 del 1975. Le Sezioni Unite n. 31697/2023 hanno escluso che il timore possa ravvisarsi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, vincolate al rispetto dei principi costituzionali e della legge.
Il ricorso incidentale è fondato: la Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine, non potendosi ritenere la stessa rigettata per implicito. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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