Notifica della cartella esattoriale e limiti del sindacato del giudice tributario (Cass. civ. Sez. V n. 15443 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento, avente titolo in un precedente avviso di accertamento non impugnato, può essere contestata davanti agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l’atto presupposto. L’impugnazione diretta del ruolo, con cui il debitore chieda un accertamento negativo del credito erariale, è inammissibile per difetto di interesse, salvo che le cartelle non siano state regolarmente notificate, restando esperibile la via amministrativa dello sgravio in autotutela. La notifica della cartella a mezzo PEC è valida anche quando sia effettuata mediante copia informatica di documento cartaceo priva di attestazione di conformità e di firma digitale, non imponendo alcuna norma tale sottoscrizione. L’attività dell’ufficiale notificatore è assistita da pubblica fede ed è contestabile solo con querela di falso.

Il Fatto

Il contribuente riceveva la notifica di una cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione, riferita a IRPEF e addizionali, con iscrizione a ruolo disposta dall’ente impositore. Proponeva ricorso davanti alla commissione tributaria provinciale, che rigettava l’impugnazione dichiarando inammissibile l’intervento dell’ente impositore. La decisione era appellata dal contribuente; l’ente impositore proponeva a sua volta appello incidentale sull’inammissibilità del proprio intervento. La commissione tributaria regionale rigettava il gravame principale e accoglieva quello incidentale.

Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi, deducendo vizi della notifica, carenza di legittimazione del difensore dell’agente della riscossione, omesso rilievo della mancata costituzione dello stesso, difetto di prova dell’irreperibilità, carenza di interesse all’accertamento negativo, invalidità della notifica a mezzo PEC, inefficacia interruttiva dell’iscrizione ipotecaria e omessa applicazione del principio del favor rei con riferimento alla prescrizione quinquennale.

La Motivazione della Corte

La Corte articola la propria decisione muovendo dai motivi attinenti alla costituzione in giudizio degli enti impositori. Quanto al deposito telematico di atti processuali asseritamente compiuto da soggetto non legittimato, la Suprema Corte rileva che si tratta di questione riferibile esclusivamente all’ufficio, il quale solo avrebbe avuto interesse a dolersi dell’attività abusivamente svolta, non essendosi peraltro mai doluto della conformità e pertinenza degli atti al caso concreto.

Analoga sorte segue la censura sulla necessità che l’agente della riscossione si avvalesse dell’Avvocatura dello Stato. Richiamando Cass. n. 28199/2024, la Corte ricorda che le agenzie fiscali si avvalgono della difesa erariale nei casi previsti dalle convenzioni stipulate, con salvezza delle ipotesi di conflitto o di indisponibilità dell’Avvocatura; nel contenzioso tributario la convenzione esime le agenzie dal ricorso alla difesa erariale, prevedendola espressamente solo per il giudizio di legittimità. Il motivo è quindi infondato.

È respinta anche la doglianza sulla mancata assunzione per pubblico concorso del difensore dell’ente. Richiamando Cass. n. 23782/2024, la Corte afferma che la rappresentanza processuale dell’articolazione periferica dell’agenzia si concentra sul capo di essa e sul semplice preposto all’ufficio legale, essendo sufficiente l’effettiva attribuzione in organigramma di tale posizione al soggetto che sottoscrive l’atto, a prescindere dalla qualifica dirigenziale e dalla dichiarata illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012.

La Corte esamina poi la notifica della cartella mediante il rito dell’irreperibilità, confermando la validità della relata, che attesta gli elementi prescritti a pena di nullità e gli adempimenti del deposito in Comune, dell’affissione e dell’informativa raccomandata. L’attività dell’ufficiale notificatore è assistita da pubblica fede, con efficacia probatoria piena fino a querela di falso, non proposta dal ricorrente.

Sul quinto motivo, relativo all’interesse all’accertamento negativo della pretesa erariale per prescrizione, la Corte ribadisce il principio di Cass. n. 22946/2016 e Cass. n. 6723/2019: l’impugnazione diretta del ruolo è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle siano state regolarmente notificate, restando esperibile la via dello sgravio in autotutela. È confermata la validità della notifica a mezzo PEC dell’intimazione di pagamento, richiamando Cass. n. 28852/2023 e Cass. n. 30948/2019, non essendo imposta da alcuna norma la firma digitale della copia informatica.

Il settimo motivo, sull’inefficacia interruttiva dell’iscrizione ipotecaria, è assorbito dalla correttezza della statuizione sulla notifica della cartella. L’ottavo motivo è dichiarato inammissibile, poiché l’eventuale decadenza del potere impositivo avrebbe dovuto essere fatta valere con l’impugnazione dell’avviso di accertamento, non della cartella, che può essere contestata solo per vizi propri. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *