Biglietti Colosseo acquistati con bot: legittima la sanzione AGCM (TAR Lazio n. 2448 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il provvedimento con cui l’AGCM sanziona il professionista che, mediante sistemi automatizzati, effettui acquisti massivi dei biglietti di ingresso a un sito culturale, esaurendo i titoli sul canale destinato ai consumatori e rendendoli reperibili solo a prezzo maggiorato tramite i canali secondari. La condotta integra la pratica commerciale aggressiva di cui agli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo e, dal 2 aprile 2023, la fattispecie di cui all’art. 23, comma 1, lett. bb-bis) del medesimo Codice, che vieta la rivendita di biglietti per eventi culturali acquistati con strumenti automatizzati. Il termine di conclusione del procedimento non ha natura perentoria e le proroghe sono ammesse in numero non limitato, purché congruamente motivate da esigenze istruttorie e dal rispetto del diritto di difesa.
Il Fatto
L’AGCM avvia nel luglio 2023 un procedimento nei confronti della concessionaria del servizio di biglietteria del Parco Archeologico del Colosseo e di alcune piattaforme di intermediazione turistica, tra cui la società ricorrente, estendendolo nell’ottobre 2023 anche ad altri operatori. L’Autorità contesta l’indebito condizionamento dei consumatori: i biglietti a prezzo base risultavano sistematicamente esauriti in pochi istanti, mentre erano reperibili a prezzi maggiorati sui canali dei grandi tour operator. All’esito dell’istruttoria, l’AGCM accerta la pratica commerciale scorretta e irroga alla società una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.400.000 euro, vietando l’ulteriore diffusione della pratica.
La società impugna il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo vizi procedurali — illegittimità delle proroghe, mancato rispetto del termine di conclusione, omessa audizione orale, inutilizzabilità delle prove acquisite in sede ispettiva — e censure di merito sull’insussistenza della condotta, sull’erronea qualificazione della fattispecie e sull’irragionevolezza del quantum sanzionatorio. L’Autorità si costituisce chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutte le censure procedurali. Quanto al termine di conclusione del procedimento, la Sezione conferma il proprio orientamento secondo cui la previsione regolamentare non ha natura perentoria e la sua violazione non rileva di per sé come causa di illegittimità dell’atto finale. Le proroghe sono legittime perché motivate da concrete esigenze istruttorie, dall’estensione soggettiva del procedimento e dall’adozione del nuovo regolamento istruttorio. Il numero delle proroghe non è limitato, poiché una lettura restrittiva comprimerebbe le esigenze probatorie e pregiudicherebbe il principio di effettività della tutela antitrust.
Nessuna violazione del diritto al contraddittorio deriva dall’omessa audizione orale davanti al Collegio. Il procedimento dell’Autorità è di natura prevalentemente cartolare e il diritto di difesa è garantito dalle forme di interlocuzione scritta, nonché dalla possibilità di presentare controdeduzioni direttamente al Collegio. Il Collegio richiama la coerenza di tale assetto con l’art. 6 par. 1 CEDU, poiché anche le sanzioni sostanzialmente penali possono essere irrogate in prima istanza da un organo amministrativo che assicuri adeguate garanzie procedurali, residuando il controllo giurisdizionale.
Anche la richiesta del parere all’AGCom è avvenuta nel rispetto dell’iter regolamentare, essendo stata inoltrata all’esito dell’istruttoria, prima della rimessione degli atti al Collegio. Quanto alle e-mail acquisite in sede ispettiva, il Collegio ne afferma la piena utilizzabilità: l’art. 14, comma 2-quater, legge n. 287/1990 e l’art. 27, comma 2, del Codice del Consumo, in raccordo con il Regolamento (UE) 2394/2017, consentono all’Autorità di acquisire qualsiasi documento, su qualunque supporto, connesso all’attività dell’impresa. L’accesso alla posta elettronica è avvenuto con il consenso della società e la documentazione è di natura commerciale, non personale. Le ispezioni restano soggette ai limiti di proporzionalità e necessarietà e al controllo successivo del giudice.
Nel merito, le risultanze istruttorie attestano l’uso di bot per acquisti massivi, con traffico dati incompatibile con l’attività umana e segnalazioni nei report dei blocchi degli account. La condotta, valutata in dimensione unitaria e generalizzata, ha sottratto i biglietti ai consumatori, costretti all’acquisto a prezzo maggiorato. La qualificazione come pratica aggressiva è corretta, in linea con la nozione di consumatore medio, e la fattispecie di cui all’art. 23, comma 1, lett. bb-bis) ricomprende la rivendita di titoli per eventi culturali acquistati con sistemi automatizzati.
Infine, il quantum è immune da censure: l’Autorità gode di ampia discrezionalità e ha applicato i parametri dell’art. 11 legge n. 689/1981, valorizzando gravità, negligenza, dimensione economica e fatturato complessivo della società. L’importo corrisponde a meno del 5% del fatturato e la doglianza sulla disparità di trattamento rispetto ad altri operatori è irrilevante, non sussistendo un interesse giuridicamente tutelato del sanzionato a contestare le sanzioni irrogate a terzi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.