Carta docente non erogata, il TAR nomina il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 58 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è fondato quando il titolo esecutivo sia divenuto definitivo e l’amministrazione non abbia contestato in giudizio il proprio inadempimento, risultando la pretesa adeguatamente documentata. È legittimo l’ordine di integrale esecuzione del giudicato entro un termine, con contestuale nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. Il termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere decorso infruttuosamente prima dell’attivazione del rimedio. La condanna alle spese segue la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza, pubblicata il 21 novembre 2024, con cui è stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente con l’accredito dell’importo di euro 2.000,00. Nonostante la notifica del titolo, effettuata lo stesso giorno della pubblicazione, l’amministrazione non ha dato esecuzione alla decisione.

Non essendovi stata impugnazione, il titolo è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria in data 4 luglio 2025. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’integrale esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la pretesa azionata risulta adeguatamente documentata e che l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. La condotta dell’ente è stata quindi qualificata come inottemperanza, con conseguente accoglimento del ricorso.

Il percorso argomentativo muove dalla verifica dei presupposti del rimedio: la definitività del giudicato, attestata dalla cancelleria, e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, applicabile alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici.

Accertato l’inadempimento, il Tribunale ha condannato l’amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato, con riferimento al contributo per la formazione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Ha inoltre disposto che, decorso inutilmente tale termine, provveda un commissario, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, o in un dirigente dallo stesso delegato.

Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si dà luogo ad alcuna liquidazione di compenso per il commissario. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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