Cessazione della materia per esecuzione sopravvenuta e soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 981 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere. Ai fini della regolazione delle spese si applica il principio di soccombenza virtuale, con condanna dell’amministrazione che abbia adempiuto solo dopo la notifica del ricorso. La proposizione di distinti ricorsi per l’ottemperanza di una sentenza pronunciata nei confronti di più ricorrenti non integra abuso del processo, poiché la riunione dei ricorsi non incide sull’autonomia dei giudizi né sull’individuabilità della situazione giuridica fatta valere da ciascuna parte.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha adito il TAR ai sensi degli artt. 114 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 665 del 22 agosto 2023 del giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle il beneficio della Carta elettronica del docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici richiesti.
La sentenza, non appellata, era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero ai fini dell’esecuzione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’amministrazione era rimasta inerte. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio l’amministrazione ha dato piena esecuzione alla sentenza: l’accredito è stato effettuato dall’ente gestore della procedura. Il Collegio ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse all’ottemperanza coattiva.
Per le spese il Tribunale ha applicato il principio di soccombenza virtuale, poiché l’adempimento è intervenuto soltanto dopo la notifica del ricorso. La difesa erariale aveva invocato la compensazione, sostenendo che la ricorrente avesse introdotto ricorsi separati in relazione a una medesima sentenza riguardante più docenti, al solo fine di massimizzare la liquidazione delle spese.
La Sezione ha respinto questa tesi. L’istituto della riunione dei ricorsi attribuisce al giudice un potere discrezionale, legato a ragioni di economia processuale, ma non incide sull’autonomia dei giudizi né sull’individuabilità della situazione giuridica fatta valere da ciascuna parte, che restano indipendenti sul piano sostanziale.
La configurabilità di un abuso del processo esige la moltiplicazione di azioni esecutive in relazione alla stessa situazione giuridica, intesa oggettivamente come medesimezza della fonte e soggettivamente come ascrivibile a un unico soggetto. Tale circostanza non ricorreva nel caso concreto.
Le spese sono state quindi poste a carico dell’amministrazione, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Nella quantificazione il Collegio ha ritenuto di adeguarsi ai più recenti importi liquidati dal Consiglio di Stato in riforma di pronunce della stessa Sezione in materia di contenzioso seriale, in un’ottica deflattiva. Non vi è stato luogo a provvedere sul rimborso del contributo unificato, avendo la ricorrente autocertificato l’esenzione per ragioni reddituali.
Nota della Redazione
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