Pensione privilegiata e nesso causale: decisivo il CTU sulla non dipendenza (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 104 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pensione privilegiata presuppone, ai sensi dell’art. 67, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973 e, per il personale civile, dell’art. 64 del medesimo D.P.R., la dipendenza dell’infermità da fatti di servizio e la sua ascrivibilità alle categorie della Tabella A. Non opera alcuna presunzione di dipendenza per il solo fatto che la patologia si sia manifestata durante il servizio, perché la mera coincidenza temporale non realizza il presupposto legale. Anche l’infermità di natura endogena può fondare il trattamento di privilegio, ma il ricorrente deve indicare e documentare specifici eventi o condizioni correlati al servizio che abbiano agito come concausa efficiente e determinante. Il giudice contabile può aderire alle conclusioni del CTU, senza particolari oneri motivazionali, quando il giudizio tecnico sia metodologicamente corretto, congruamente motivato e radicato sui rapporti informativi e sulla documentazione sanitaria.

Il Fatto

Il ricorrente, già Sostituto Commissario Coordinatore della Polizia di Stato, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie del rachide cervicale e lombare e, di conseguenza, la liquidazione della pensione privilegiata. La domanda è stata respinta in via amministrativa: il Comitato di verifica per le cause di servizio ha escluso il nesso causale con il servizio e il Ministero dell’Interno ha emesso decreto di rigetto.

Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti, deducendo l’illogicità e l’erroneità del giudizio del Comitato, sostenuto da una perizia di parte che valorizzava le mansioni operative svolte e l’assenza di fattori causali alternativi. Si sono costituiti il Ministero dell’Economia, l’INPS e il Ministero dell’Interno, tutti concludendo per l’infondatezza del ricorso e per la natura vincolante del parere del Comitato.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile muove dal quadro normativo e ricorda che, ai sensi dell’art. 67, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973, il diritto alla pensione privilegiata richiede la dipendenza dell’infermità da fatti di servizio e l’ascrivibilità alle categorie della Tabella A. I fatti di servizio sono gli eventi strettamente connessi all’adempimento degli obblighi lavorativi che abbiano assunto un effettivo rilievo causale o concausale.

La Corte ribadisce l’indirizzo secondo cui non opera alcuna presunzione, assoluta o relativa, di dipendenza dal servizio: la sola circostanza che la patologia si sia verificata durante la prestazione non basta. Anche un’infermità di natura endogena può fondare il trattamento, ma deve trovare in specifici episodi o condizioni correlate al servizio una concausa efficiente e determinante, che il ricorrente deve indicare e documentare.

Su questa base, il giudice si avvale del CTU medico-legale, il quale ha escluso la dipendenza causale di tutte le infermità. L’ausiliario ha fondato il giudizio sui rapporti informativi, rilevando che non emergono eventi traumatici di servizio idonei a favorire il processo artrosico e che il lavoro è stato prevalentemente d’ufficio, con attività esterne legate ai servizi di ordine pubblico.

Il CTU ha ricostruito l’intera carriera del ricorrente, evidenziando che solo per un brevissimo periodo, di circa due anni, vi è stata effettiva operatività su volante. Negli altri periodi, il peso mediamente movimentato è risultato di soli 3 Kg, riferito ai servizi di ordine pubblico di cui non è documentata la frequenza, e le vibrazioni trasmesse al corpo intero risultano assenti. Non emerge, dunque, un’esposizione cronicamente usurante del rachide.

Il giudice ricorda che il decidente non è tenuto a particolari oneri motivazionali quando aderisce alle conclusioni del CTU. Nel caso concreto, le valutazioni dell’ausiliario sono corrette sul piano metodologico, fondate sulla documentazione e sulla visita diretta del ricorrente, sufficientemente motivate e non contrastate da critiche idonee a modificarle. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura tecnica dell’accertamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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