Controllo Corte conti su acquisto partecipazioni rileva l’assunzione della qualità di socio (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 130 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016 ha ad oggetto i soli atti deliberativi che comportano l’assunzione della qualità di socio, ossia la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione che immette per la prima volta l’amministrazione nella compagine sociale. Restano estranei a tale controllo gli atti che, intervenendo su una partecipazione già detenuta, producono un effetto meramente incrementativo della quota. In tali ipotesi la Sezione regionale di controllo dichiara il non luogo a provvedere, non sussistendo il presupposto oggettivo della funzione di scrutinio.

Il Fatto

Il Comune di Ferrara di Monte Baldo ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, la deliberazione consiliare con cui aveva approvato l’acquisto di azioni di una società per azioni concessionaria di servizi, per un importo nominale complessivo di alcune migliaia di euro.

L’ente aveva motivato l’operazione con l’esigenza di consolidare la propria posizione nella compagine sociale e di raggiungere la parificazione delle partecipazioni tra i soci. La questione sottoposta alla Sezione era dunque se tale atto rientrasse tra quelli assoggettati al controllo in materia di società a partecipazione pubblica.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione della funzione assegnata alla Corte dal d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla legge n. 118/2022. L’art. 11, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118 ha introdotto un controllo sull’atto deliberativo di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni, volto a verificarne la conformità ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 del medesimo testo unico.

Il parametro di scrutinio riguarda l’analitica motivazione in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, alle ragioni e finalità della scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La pronuncia assume la forma del parere, che l’amministrazione può disattendere motivando analiticamente e pubblicando le ragioni del dissenso.

La Sezione richiama le Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/QMIG/2022, che hanno scomposto il processo in due fasi: quella pubblicistica, di determinazione della volontà di assumere la veste di socio, e quella privatistica, di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. Il controllo si colloca nel passaggio tra le due fasi, per scrutinare i presupposti giuridici ed economici della scelta prima della sua attuazione.

Su questa base la Sezione applica il criterio già fissato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 19/SSRRCO/2022/QMIG, secondo cui la linea di confine è segnata dall’assunzione della qualità di socio. L’art. 5, comma 3, TUSP limita il proprio ambito oggettivo ai soli momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con la realtà societaria, assumendo la qualifica di socio.

Nel caso esaminato, dalla visura camerale è emerso che il Comune era già titolare di azioni della medesima società. L’operazione deliberata non determinava quindi l’assunzione ex novo della qualifica di socio, ma un effetto meramente incrementativo di una partecipazione già detenuta. Ne consegue che la deliberazione non rientra tra gli atti assoggettabili al controllo e la Sezione dichiara il non luogo a provvedere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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