Estinzione del giudizio pensionistico per mancata notifica del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 84 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi pensionistici davanti alla Corte dei conti, la mancata notificazione del ricorso all’amministrazione, non seguita dalla rinnovazione, determina un vizio che attiene all’instaurazione del contraddittorio. Poiché sia l’ipotesi di mancata esecuzione dell’ordine di rinnovazione ex art. 155, comma 10, c.g.c., sia quella di inosservanza dell’onere di notifica ex art. 155, comma 3, c.g.c., sono accomunate dalla scelta del ricorrente di non chiamare in giudizio la controparte, la disciplina del comma 10 si applica per analogia anche a quest’ultimo caso. Ne consegue la cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione del processo, che opera di diritto ed è pronunciata anche d’ufficio. Alla rinuncia al ricorso formulata dal ricorrente non si applica la disciplina dell’art. 110 c.g.c., non essendo necessaria l’accettazione della controparte quando il contraddittorio non è instaurato.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ha cessato il servizio nel 2019 ed è stato posto in godimento della pensione dall’INPS con decorrenza dall’8 agosto 2019. L’ente previdenziale ha calcolato il trattamento con il sistema misto, applicando alla quota retributiva le aliquote di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973.

Il ricorrente ha chiesto la revisione del provvedimento, invocando l’applicazione dell’aliquota di cui all’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, sul rilievo di aver maturato, al 31 dicembre 1995, quindici anni, dieci mesi e due giorni di servizio utile. L’INPS ha respinto l’istanza, sostenendo che la norma invocata opererebbe solo in caso di anzianità compresa tra quindici e venti anni. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento e la condanna dell’ente al ricalcolo, agli arretrati e agli accessori. Con nota del 17 gennaio 2024 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via preliminare che nel giudizio non era stato instaurato il contraddittorio. L’INPS, di cui non risulta documentata l’intimazione, non si è costituita. Da ciò il giudice monocratico fa discendere la prima conseguenza: alla rinuncia agli atti formulata dal ricorrente non può applicarsi la disciplina dell’art. 110 c.g.c., con la conseguenza che non è necessaria l’accettazione della controparte. La rinuncia, più che agli atti del giudizio, è qualificata come rinuncia al ricorso.

Il percorso argomentativo si concentra poi sull’art. 155 c.g.c., dettato in tema di giudizi pensionistici. Il comma 3 impone al ricorrente di notificare all’amministrazione il decreto di fissazione di udienza, unitamente al ricorso depositato, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Il comma 8 prevede che, se la parte contro cui è proposto il ricorso non si costituisce e il giudice rileva un vizio che importi nullità della notificazione, questi fissi con decreto nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione, con effetto impeditivo di ogni decadenza. Il comma 10 dispone che, se l’ordine di rinnovazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’art. 111 c.g.c., il quale al comma 4 stabilisce che l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza.

Il passaggio decisivo è l’argomento analogico. La mancata esecuzione dell’ordine di rinnovazione e il mancato assolvimento dell’onere di notificazione sono accomunati da un dato sostanziale: in entrambe le fattispecie la controparte non viene chiamata in giudizio per scelta del ricorrente. Su questa identità di ratio il giudice monocratico fonda l’applicabilità del comma 10 per analogia anche al caso dell’omessa notifica originaria. Le due ipotesi convergono, inoltre, sotto il profilo qualitativo: la notifica non risulta nulla, ma inesistente, perché non effettuata per volontà della parte.

La Corte richiama a sostegno la giurisprudenza contabile della sez. Friuli Venezia Giulia n. 30/2020 e della sez. Sicilia n. 922/2019. In applicazione di tale principio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, poiché l’ente previdenziale non è stato chiamato in giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *