L’acquisto intestato a un coniuge non adempie i doveri coniugali (Cass. civ. Sez. III n. 21451 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione generale di arricchimento senza causa presuppone una locupletazione priva di giusta causa e non può essere invocata quando l’arricchimento consegua all’adempimento di un’obbligazione naturale o di un dovere coniugale. L’art. 2041 cod. civ. è erroneamente applicato quando il giudice di merito qualifica come adempimento dei doveri di contribuzione ex art. 143 cod. civ. i versamenti effettuati da un coniuge per l’acquisto di un immobile intestato in via esclusiva all’altro coniuge e concesso in godimento gratuito ai genitori di quest’ultimo. L’intestazione esclusiva del bene e la sua destinazione a soggetti estranei al nucleo familiare impediscono di ricondurre l’esborso ai bisogni della famiglia, dilatando indebitamente il perimetro soggettivo degli obblighi coniugali. Il giudizio di proporzionalità alle capacità economiche dei coniugi non può estendersi a prestazioni rivolte a finalità estranee agli interessi familiari.
Il Fatto
Un coniuge conveniva in giudizio l’ex coniuge davanti al Tribunale di Bergamo chiedendo la restituzione delle somme versate per l’acquisto di un immobile, interamente intestato alla convenuta ma acquistato anche con le proprie risorse, oltre al rimborso di somme trattenute indebitamente da conti correnti e al risarcimento di danni arrecati a beni di sua proprietà.
Il Tribunale accoglieva integralmente le domande e condannava la convenuta al pagamento di diverse somme, tra cui oltre 62.000 euro per arricchimento senza causa. La Corte d’appello di Brescia riformava integralmente la decisione, qualificando i contributi economici del ricorrente come adempimento dei doveri coniugali di contribuzione ai bisogni della famiglia ai sensi dell’art. 143 cod. civ. e ritenendo corrispondente a tali bisogni la destinazione dell’immobile ai genitori della controricorrente a titolo di comodato. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della corretta applicazione dell’art. 2041 cod. civ. nel contesto dei rapporti patrimoniali tra coniugi. Il ricorrente censurava la sentenza d’appello per avere considerato bisogni della famiglia le esigenze abitative dei genitori della controricorrente e per avere reputato proporzionati alle capacità economiche dei coniugi contributi rivolti esclusivamente alla controparte.
La Suprema Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui l’azione di arricchimento senza causa non è esperibile quando la locupletazione derivi dall’adempimento di un’obbligazione naturale o di un dovere coniugale. Tuttavia, l’ingiustizia dell’arricchimento è configurabile in presenza di prestazioni che esulino dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto e travalichino i limiti di proporzionalità e adeguatezza.
Nel caso concreto, la Corte rileva che il bene è stato acquistato in proprietà esclusiva di uno solo dei coniugi e destinato a terzi, parenti della proprietaria, a titolo gratuito. Tale destinazione non può essere ricondotta ai bisogni della famiglia costituita dai coniugi, perché le esigenze abitative dei genitori di uno di essi non rientrano nel perimetro soggettivo degli obblighi coniugali. La Corte sottolinea che l’intestazione esclusiva non denota di per sé la riferibilità dell’acquisto a interessi familiari, men che meno in mancanza di specifiche esigenze di entrambi i coniugi.
Il giudizio di proporzionalità operato dal giudice d’appello è quindi privo di fondamento, poiché riferito espressamente al dovere di contribuzione ex art. 143 cod. civ., mentre l’acquisto con intestazione esclusiva e destinazione a terzi estranei al nucleo familiare non ricade nell’alveo degli interessi familiari. La Corte distingue la fattispecie da quella esaminata da Cass. Sez. 3, 30/04/2025, n. 11337, dove l’arricchimento senza causa era stato escluso rispetto al pagamento delle rate del mutuo della casa dei conviventi.
In accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di merito in diversa composizione per nuovo esame, anche in ordine alla regolazione delle spese. Resta assorbito il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ..
Nota della Redazione
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