Accertamento induttivo: obbligo di esaminare il quantum contestato (Cass. civ. Sez. V n. 21452 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi d’impresa, il giudice di appello che accolga l’appello dell’Ufficio fondando la motivazione esclusivamente sulla valutazione degli indici di inattendibilità della contabilità omette l’accertamento del quantum del reddito contestato, il quale costituisce fatto decisivo ai fini del decidere quando sia stato ritualmente introdotto in giudizio. Il metodo di accertamento induttivo di cui all’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 richiede la presenza di irregolarità delle scritture contabili gravi, numerose e ripetute, tali da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse. È inammissibile il motivo di ricorso che, prospettando una violazione di legge, miri in realtà alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito.

Il Fatto

A seguito del controllo del Modello Unico SC 2007 per l’anno 2006, l’Ufficio notificava alla società un invito al contraddittorio per l’applicazione degli studi di settore. In quella sede la società eccepiva errori di mera compilazione di alcuni campi e l’applicazione di uno studio di settore non coerente con l’anno oggetto di verifica, con uno scostamento dai ricavi dichiarati di importo contenuto.

Esibita la documentazione richiesta, l’Ufficio notificava l’avviso di accertamento con cui rideterminava induttivamente il reddito d’impresa, recuperando a tassazione anche la voce relativa ai finanziamenti dei soci, ritenuti flussi finanziari occulti. Alla società a ristretta base azionaria erano notificati separati avvisi, fondati sulla presunzione di distribuzione degli utili accertati. I contribuenti impugnavano gli atti; la Commissione tributaria provinciale, riuniti i ricorsi, li annullava, mentre la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. I ricorrenti sostengono che la sentenza d’appello non abbia esaminato la prova dell’infondatezza della ricostruzione induttiva, rappresentata dagli estratti conto bancari attestanti reali finanziamenti infruttiferi tracciati, e abbia omesso di pronunciarsi sul motivo di illegittimità dell’avviso per erronea quantificazione del reddito.

La Corte ritiene il motivo fondato. La motivazione della sentenza d’appello è interamente calibrata sulla valutazione degli indici di tenuta di una contabilità inattendibile. Manca, invece, l’accertamento del quantum, in base alle contestazioni e agli elementi ritualmente introdotti in giudizio. Si tratta di un accertamento che non traspare nella motivazione e che risulta decisivo ai fini del decidere.

Il secondo motivo prospetta la violazione dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 55, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. I ricorrenti contestano la legittimità dell’accertamento induttivo, l’incasso di fatture in un’unica scrittura contabile, gli errori nella compilazione dello studio di settore, la mancata indicazione delle rimanenze iniziali e l’irrilevanza dell’accertamento con adesione riferito a un’altra annualità.

Il motivo è inammissibile. La Corte richiama il principio per cui il metodo di accertamento induttivo richiede irregolarità delle scritture contabili gravi, numerose e ripetute, tali da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica (Cass. n. 28476/2024). Nel caso di specie la Commissione tributaria regionale ha ritenuto inattendibile la contabilità alla luce degli elementi prodotti dall’Agenzia, quali l’incasso di fatture in contanti pari a una quota rilevante del fatturato, gli errori nello studio di settore difformi rispetto al bilancio, la mancata indicazione delle rimanenze e la mancanza di dichiarazione per un’annualità definita con adesione.

A fronte di tale valutazione, pur prospettando una violazione di legge, la parte propone una diversa lettura delle risultanze processuali. È inammissibile il ricorso con cui si deduca apparentemente una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017). La sentenza è pertanto cassata in relazione al primo motivo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria territorialmente competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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