Imposta di registro proporzionale sull’atto di costituzione del diritto di superficie (Cass. civ. Sez. V n. 21454 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, l’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 23/2011, sopprimendo le esenzioni e le agevolazioni tributarie anche previste da leggi speciali, impone che l’atto di costituzione di un diritto di superficie su area assegnata per interventi di edilizia economica e popolare sia assoggettato alla tariffa proporzionale di cui all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, e non in misura fissa. La reintroduzione dell’agevolazione, intervenuta con il d.l. n. 133/2014, convertito con legge n. 164/2014, non opera retroattivamente in difetto di espressa previsione, riguardando una normativa sopravvenuta e diversa. L’art. 79 del TUR estende l’efficacia delle disposizioni più favorevoli agli atti anteriori, ma solo con riferimento alle previsioni del testo unico e dei relativi allegati nel passaggio dalla disciplina previgente a quella entrata in vigore il 1° luglio 1986.

Il Fatto

Con rogito registrato nell’agosto 2014, l’ente locale assegnava a una società cooperativa i diritti superficiari su un’area destinata alla realizzazione di un intervento di edilizia economica e popolare. La registrazione avveniva con il versamento dell’imposta in misura fissa.

L’Agenzia delle Entrate riteneva invece applicabile l’imposta di registro proporzionale e notificava avviso di liquidazione al solo notaio rogante. La cooperativa, informata dal notaio, impugnava l’atto; la CTP dichiarava inammissibile il ricorso per mancata allegazione dell’atto impugnato, mentre la CTR del Lazio accoglieva l’appello e annullava l’avviso, ravvisando nella costituzione in giudizio la sanatoria della notifica irregolare. L’Ufficio ricorre per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende l’eccezione preliminare di inesistenza della notifica del ricorso. L’eventuale nullità è sanata dalla costituzione della parte intimata che si sia difesa nel merito, in applicazione del principio di raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ. Il luogo della notificazione non incide sugli elementi costitutivi dell’atto, sicché i relativi vizi restano nell’ambito della nullità sanabile con efficacia ex tunc.

Il primo motivo è infondato. Secondo il principio consolidato, in tema di imposta di registro l’avviso di liquidazione notificato al notaio rogante che abbia provveduto all’autoliquidazione può essere impugnato anche dalle parti contraenti. La notifica al notaio vale a costituirlo quale responsabile d’imposta, tenuto all’integrazione del versamento, ma non incide sul principio dell’art. 57 d.P.R. n. 131/1986, per cui obbligati al pagamento restano i soggetti sostanziali dell’atto.

Il secondo motivo è inammissibile. I giudici di appello hanno accertato che non si era verificata alcuna estinzione del giudizio, poiché a seguito del decesso del primo difensore si era costituito un nuovo legale; la costituzione intervenuta ha escluso l’evento estintivo contestato.

Il terzo motivo è fondato. All’epoca dell’atto si applicava la tariffa proporzionale prevista dall’art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, come modificata dall’art. 10 d.lgs. n. 23/2011, che aveva soppresso ogni esenzione. L’agevolazione invocata è stata reintrodotta solo successivamente e non può operare in via retroattiva in difetto di previsione espressa. La disciplina dell’art. 79 del TUR, che estende ai contribuenti le disposizioni più favorevoli, riguarda testualmente soltanto le previsioni del testo unico e dei relativi allegati, entrate in vigore il 1° luglio 1986, e non la normativa sopravvenuta.

La sentenza impugnata è dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con rigetto del ricorso originario; le spese dei gradi di merito sono compensate e quelle di legittimità poste a carico della controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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