Soglia di fallibilità e nuovi elementi di prova in sede di reclamo (Cass. civ. Sez. I n. 10594 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di dichiarazione di fallimento, sono irrilevanti i fatti, ancorché anteriori alla decisione, dedotti per la prima volta in sede di reclamo da chi non si è costituito avanti al tribunale al fine di dimostrare che la soglia dei debiti scaduti di cui all’art. 15, nono comma, l. fall. non era in fatto raggiunta al momento della dichiarazione. La collocazione della norma nella disposizione organizzativa del procedimento prefallimentare delimita un preciso perimetro di oneri, del giudice quanto all’accertamento e delle parti ove vogliano interloquire. Ne consegue che la soglia dei debiti scaduti resta cristallizzata sugli atti dell’istruttoria prefallimentare e non è controvertibile in appello con nuovi elementi di prova, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

Il Fatto

Una società a responsabilità limitata in liquidazione è stata dichiarata fallita dal Tribunale su ricorso di un creditore, che aveva azionato due cambiali protestate e aveva allegato, ai fini dell’art. 15, nono comma, l. fall., ulteriori debiti scaduti e non pagati risultanti da una visura protesti. La società debitrice non si era costituita davanti al tribunale nel procedimento per la dichiarazione di fallimento.

La società ha proposto reclamo, deducendo la prescrizione dell’azione cambiaria relativa a parte degli effetti e l’estinzione di gran parte dei debiti per intervenuto pagamento. La Corte d’Appello ha rigettato il reclamo, ritenendo che la prescrizione dell’azione cambiaria non incida sull’obbligazione sottostante e che il credito potesse essere fatto valere come promessa di pagamento ex art. 1988 cod. civ.; ha inoltre ritenuto che l’eccezione di pagamento andasse proposta in sede di opposizione allo stato passivo. La società ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi.

La Motivazione della Corte

Tutti i motivi sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. La Corte richiama il principio, dal quale non ravvisa ragioni per discostarsi, secondo cui sono irrilevanti i fatti, ancorché precedenti la decisione, ma solo successivamente fatti emergere in sede di reclamo, volti a dimostrare che la soglia dei debiti scaduti non era raggiunta al momento della dichiarazione di fallimento, laddove il reclamante, non costituitosi avanti al primo giudice, ne proponga l’accertamento per la prima volta alla corte d’appello.

Il collegio osserva come la collocazione della norma all’interno della disposizione organizzativa del procedimento avanti al tribunale si connetta a un preciso perimetro di oneri: del giudice quanto all’accertamento, delle parti ove vogliano interloquire. Richiama sul punto il precedente Cass. n. 2223/2025.

Nel caso concreto, tutti i motivi sono diretti a rimettere in discussione, sulla base di nuovi elementi di prova, costituiti e costituendi, addotti in sede di reclamo, il superamento della soglia di insolvenza giuridicamente rilevante come accertato in sede di istruttoria prefallimentare, sia pure per circostanze in fatto preesistenti alla dichiarazione. La trascrizione dei capitoli di prova renderisce evidente che la questione attiene esclusivamente all’estinzione dei rapporti sottostanti i titoli di credito oggetto della visura protesti, in epoca precedente la dichiarazione di fallimento, facendosi valere un fatto anteriore alla decisione del tribunale al fine di confutare l’accertamento del superamento della soglia, come invece cristallizzato sulla base degli atti dell’istruttoria prefallimentare.

I motivi, in quanto finalizzati ad accertare il venir meno del superamento della soglia dell’indebitamento rilevante sulla base di elementi di prova estranei all’istruttoria prefallimentare, sono in contrasto con il principio di diritto enunciato e sono pertanto inammissibili per difetto di interesse, con essi il ricorso nel suo complesso. Non vi è luogo alla condanna alle spese per l’assenza di difese scritte degli intimati, mentre sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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