Acquisto di riviste in 41 bis: reclamo al tribunale senza diritto soggettivo (Cass. pen. Sez. I n. 31924 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di regime detentivo differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, la pretesa del detenuto di acquistare stampa non compresa tra le testate indicate nella tabella allegata alla circolare DAP del 2 ottobre 2017 non integra la lesione di un diritto soggettivo. Il relativo reclamo va pertanto proposto, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell’art. 35 ord. pen. e non dell’art. 35-bis ord. pen.. Ne consegue l’inammissibilità del reclamo stesso e l’impugnabilità del provvedimento del magistrato di sorveglianza, con la conseguente impossibilità di configurare un intervento del tribunale di sorveglianza a tutela dei diritti del detenuto.
Il Fatto
Il detenuto sottoposto al regime speciale chiedeva al magistrato di sorveglianza di potere acquistare, tramite i canali consentiti, una rivista di nicchia non inclusa nell’elenco delle testate ammesse secondo il modulo previsto dalla circolare DAP. Il magistrato respingeva l’istanza. Il detenuto proponeva allora reclamo al Tribunale di sorveglianza, che lo accoglieva e ordinava all’amministrazione di consentire l’acquisto, fermo restando il visto di controllo e censura.
Avverso tale ordinanza il Ministero della Giustizia, a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi: violazione degli artt. 35-bis, 41-bis e 69 ord. pen. e vizio di motivazione, nonché contrasto con la sentenza della Corte cost. n. 122 del 2017. La questione approda così davanti alla Suprema Corte.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. Il percorso argomentativo muove dalla Corte cost. n. 122 del 2017, che ha ricostruito le finalità del regime speciale: impedire i collegamenti dei detenuti con le organizzazioni criminali e con i membri in libertà, evitando che gli esponenti dell’organizzazione continuino a dirigere le attività delittuose dal carcere. In questa cornice si collocano le prescrizioni sulla stampa, che impongono l’acquisizione solo tramite l’istituto, mediante l’impresa di mantenimento o il personale delegato.
Tali disposizioni non violano la libertà di manifestazione del pensiero nel suo significato passivo, né il diritto allo studio: il diritto di ricevere e tenere con sé le pubblicazioni non è in sé limitato, essendo imposto di servirsi di canali sicuri per evitare che il libro o la rivista diventi veicolo di comunicazioni occulte. La Corte richiama la propria giurisprudenza (Sez. I n. 6889 del 2015; Sez. I n. 42902 del 2013), che ha riconosciuto come libri e stampa siano spesso usati per scambiare messaggi in codice, e ribadisce la legittimità della circolare DAP del 2 ottobre 2017 che limita la ricezione alle sole testate della tabella allegata.
Decisivo è il rilievo che non ogni pubblicazione può fare ingresso in istituto tramite i canali di acquisto, indipendentemente dalla compatibilità con le finalità del regime, con le esigenze organizzative dell’amministrazione e con l’effettiva inerenza dello stampato all’esercizio di diritti fondamentali (Sez. I n. 36865 del 2021). Nel caso concreto il detenuto sollecitava una rivista di nicchia, non indicando in alcun modo come il mancato acquisto potesse ledere il diritto all’informazione o allo studio. Già questo aspetto avrebbe dovuto confinare il reclamo nell’ambito dell’art. 35 ord. pen., avverso il cui provvedimento la legge non prevede alcun mezzo di impugnazione (Sez. I n. 296 del 1997; Sez. VII n. 39607 del 2014).
Dinanzi a un’esigenza organizzativa legittima dell’amministrazione, sorretta da ragioni di sicurezza ampiamente illustrate, il tribunale non ha contrapposto alcuna lesione di un diritto soggettivo che giustificasse l’intervento a tutela. Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, trattandosi di provvedimento che non avrebbe dovuto essere pronunciato in materia priva di mezzo di impugnazione.
Nota della Redazione
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