Addizionale provinciale accise: consumatore può ripetere l’indebito dal fornitore (Cass. civ. Sez. III n. 31168 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di addebito dell’addizionale provinciale di cui all’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007, il consumatore finale che abbia corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l’imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione Europea, è legittimato a esercitare, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione, l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore, che potrà a sua volta rivalersi verso lo Stato. La dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione. La facoltà di compensare le spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che non deve motivare il mancato esercizio di tale facoltà.
Il Fatto
Il consumatore finale, una società titolare di un’utenza elettrica, conveniva in giudizio il fornitore di energia chiedendo la restituzione delle addizionali provinciali sull’accisa elettrica addebitate nelle fatture per i consumi 2010-2011. A fondamento della domanda deduceva che tali somme erano state richieste in violazione della Direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, che aveva dichiarato incompatibile l’addizionale con il diritto unionale, e invocava l’art. 2033 c.c.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda e rigettava l’opposizione del fornitore. Il Tribunale, in sede di appello, confermava la decisione e accoglieva l’appello incidentale sulle spese. Il fornitore ricorreva allora in cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
I primi quattro motivi, trattati congiuntamente perché connessi, sono infondati, pur dovendosi correggere la motivazione della sentenza impugnata. La Corte richiama il principio già affermato da Cass. n. 13740/2025 e ribadito da numerose pronunce conformi, al quale il Collegio presta convinta adesione.
Secondo tale orientamento, il consumatore che ha versato l’addizionale provinciale a titolo di rivalsa è legittimato ad agire per la ripetizione dell’indebito direttamente verso il fornitore, nel termine decennale di prescrizione, poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE — Corte cost., sentenza n. 43 del 2025 — determina, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione. Il fornitore potrà a sua volta rivalersi nei confronti dello Stato.
La Corte ritiene superfluo affrontare il tema della regolarità formale della copia notificata della sentenza, potendo la causa essere decisa sulla base del criterio della ragione più liquida. Il rigetto dei primi motivi assorbe le censure sulla prescrizione e sulla pretesa riduzione del quantum.
Il quinto motivo, relativo alle spese, è manifestamente infondato: non sussiste un diritto alla compensazione in capo alla parte soccombente. La facoltà di compensare le spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a motivare il mancato uso di tale facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna non è censurabile in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione. Pertanto il ricorso è rigettato, con declaratoria dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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