TIA, illegittima la tariffa unica per superfici con destinazioni diverse (Cass. civ. Sez. V n. 9648 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TIA, deve considerarsi illegittima la disposizione del regolamento comunale che stabilisca l’unicità della tariffa per ogni utenza non domestica anche quando le superfici che servono per l’esercizio dell’attività presentino diverse destinazioni d’uso e siano ubicate in luoghi diversi. In tali casi va applicata la tariffa prevista dal regolamento per la categoria di attività corrispondente alla tipologia di attività svolta nell’unità di superficie di riferimento. Per unità di superficie deve intendersi l’unità immobiliare distinta, separata e a sé stante sul piano fisico e materiale dal resto del complesso immobiliare, qualificata da una propria individualità strutturale e da una peculiare tipologia di attività, che, per quanto servente rispetto all’attività principale cui accede, sia da essa diversa e idonea a scindere il nesso di prevalenza dell’attività principale e a derogare al principio di unicità dell’utenza.
Il Fatto
Una società svolge attività manifatturiera in un capannone industriale e contesta la classificazione operata dal gestore del servizio di igiene urbana, che aveva applicato la tariffa propria delle industrie con produzione anche a un distinto immobile adibito a magazzino e uffici, situato in luogo diverso dal capannone. La contribuente chiedeva l’applicazione della tariffa prevista per i magazzini-depositi.
La Commissione tributaria regionale, ritenendo applicabile la categoria tariffaria dell’attività prevalente e l’unicità della tariffa non domestica, negava la disapplicazione dell’art. 18 del regolamento comunale. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, con trattazione disposta in pubblica udienza per il tema inedito sollevato dal quarto motivo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, sulla mancata assistenza tecnica del funzionario della concessionaria, è infondato. La Corte ribadisce che nel processo tributario l’assistenza del difensore non è condizione di ammissibilità degli atti, ma fonte di un dovere del giudice di invitare la parte a munirsi di assistenza; la nullità che ne deriva è relativa, non rilevabile d’ufficio e deducibile solo dalla parte lesa. Nella specie la contribuente non era legittimata a prospettare il vizio.
Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili. Le censure di violazione degli artt. 115 e 2697 cod. civ. presuppongono che il giudice abbia posto a fondamento prove inesistenti o abbia invertito l’onere probatorio; qui la Commissione regionale ha fornito ampia motivazione sul difetto di prova dei presupposti di esenzione di cui all’art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. n. 507/1993. I motivi si risolvono in un inammissibile apprezzamento di merito sulla destinazione dell’area e sulla formazione dei rifiuti.
Il quarto motivo è accolto. La Corte muove dalla nozione di «unità di superficie» impiegata dall’art. 6 d.P.R. n. 158/1999 e dall’art. 238 d.lgs. n. 152/2006. Il riferimento alla «tipologia di attività per unità di superficie» impone di correlare la tariffa al tipo di rifiuti prodotti nell’area tassata. L’unità di superficie è l’unità immobiliare autonoma sul piano fisico e materiale, con individualità strutturale e attività propria, idonea a derogare al principio di preminenza dell’attività caratteristica del complesso.
Non convince la tesi dell’unicità della categoria per ciascun utente: essa non tiene conto delle diverse unità di superficie che il contribuente può possedere. Né vale il criterio della strumentalità, perché un locale adibito a biglietteria in luogo diverso dal museo non può pagare la tariffa del museo. L’art. 18 del regolamento è pertanto illegittimo nella parte in cui prevede l’unicità della tariffa. La Corte cassa la sentenza e, decidendo nel merito, disapplica la norma regolamentare, applicando all’immobile distinto la tariffa per i magazzini.
Nota della Redazione
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