Politiche del lavoro delle partecipate regionali e vincoli di reclutamento (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 206 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle società a controllo pubblico e in quelle in house il reclutamento del personale è subordinato all’esperimento di procedure selettive conformi ai principi di cui all’art. 19, co. 2, TUSP e all’art. 35, co. 3, d.lgs. n. 165/2001, con conseguente nullità dei contratti stipulati in violazione delle procedure. La mobilità tra società controllate e il transito di personale da soggetti privati non possono avvenire mediante cessione privatistica del contratto, essendo consentiti solo nei limiti di norme statali espressamente derogatorie. La clausola sociale e l’acquisto di ramo d’azienda non determinano il trasferimento automatico dei dipendenti nell’organico della società pubblica, dovendosi contemperare le esigenze di salvaguardia occupazionale con la selezione competitiva. I comandi e i distacchi di personale delle partecipate presso l’ente controllante sono soggetti ai presupposti e ai limiti dell’art. 19, co. 9 bis, TUSP, non derogabili da disciplina regionale.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Campania ha svolto nel 2024 un’indagine sulle politiche del lavoro adottate dalla Regione in riferimento alle assunzioni presso le società partecipate, controllate e in house, anche con riguardo ai fenomeni di riassorbimento e mobilità orizzontale. L’istruttoria, avviata nell’ambito del programma dei controlli, ha chiesto all’ente l’elenco delle partecipazioni, il dettaglio delle assunzioni del 2023 con i procedimenti selettivi, l’eventuale uso di risorse PNRR, i casi di conversione di rapporti a termine, i fenomeni di mobilità e i comandi o distacchi.
Nel 2023 le partecipate hanno realizzato 346 assunzioni, nessuna finanziata con il PNRR. Sono stati eseguiti 15 comandi o distacchi, di cui 3 per esigenze collegate all’attuazione del PNRR. L’istruttoria si è concentrata su alcune disposizioni regolamentari societarie e su operazioni di mobilità, acquisto di ramo d’azienda e comando, rispetto alle quali la Regione ha rivendicato la conformità del proprio operato al quadro vigente.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla distinzione tra società a controllo pubblico e società meramente partecipate: solo le prime sono vincolate alla selezione para-concorsuale dei dipendenti, mentre le seconde restano libere nella scelta del personale. Per le società a controllo pubblico l’art. 19, co. 4, TUSP sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione delle procedure di reclutamento, conseguenza già desumibile dai principi sulla nullità virtuale, secondo Cass. civ., Sez. Un., n. 19974 del 2020.
Sul versante della mobilità, il collegio esclude che nelle società pubbliche possa configurarsi una cessione privatistica del contratto ai sensi dell’art. 1406 cod. civ., perché l’assunzione per mero accordo privatistico eluderebbe l’art. 97 Cost. L’art. 30 d.lgs. n. 165/2001 opera solo nei ristretti ambiti legislativamente consentiti di reinternalizzazione e riassorbimento. La Corte costituzionale ha censurato i meccanismi di passaggio automatico dall’impiego privato a quello pubblico, richiamando le pronunce n. 167/2013 e n. 7/2015.
Quanto alla clausola sociale, la Sezione ritiene dubitabile la sua applicazione alle società in house, tenute al rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza nell’individuazione dei lavoratori da assumere. L’assorbimento dei dipendenti del gestore uscente può avvenire solo ad esito di una procedura competitiva. Analoghe perplessità riguardano l’acquisto di ramo d’azienda: la disciplina degli artt. 2112 cod. civ. e 31 d.lgs. n. 165/2001 opera “a senso unico”, per le sole ipotesi di esternalizzazione, non per i processi inversi di trasferimento di attività da soggetti privati a soggetti pubblici. Il collegio dà atto di un contrasto con la giurisprudenza di merito e raccomanda all’ente soluzioni coerenti con la dimensione pubblicistica del settore.
Sui comandi e distacchi, la Corte rileva che l’esenzione dai limiti quantitativi prevista per gli uffici di diretta collaborazione riguarda i soli limiti del venticinque per cento dei posti non coperti, non anche gli ulteriori presupposti dell’art. 19, co. 9 bis, TUSP, tra cui la durata massima di un anno. L’art. 46 l.r. Campania n. 15/2002 non contiene deroghe rispetto a tale disciplina, non derogabile da norme regionali. La questione sarà approfondita in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1406 c.c. – Nozione
- Art. 2112 c.c. – Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda