Accordo sul payback: l’adesione volontaria determina improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 8736 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’adesione volontaria al meccanismo di definizione agevolata delle controversie in materia di payback dei dispositivi medici, disciplinato dall’art. 7 del D.L. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale effetto processuale si determina indipendentemente dagli adempimenti comunicativi posti dalla norma a carico delle Regioni e delle Province autonome, la cui attivazione è condizione per la declaratoria di cessazione della materia del contendere ma non è requisito necessario per la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il bene della vita conseguito dall’impresa che versa la quota ridotta del 25%, con conseguente assolvimento degli obblighi di pagamento, è difatti diverso e incompatibile con l’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti di ripiano impugnati.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio Sanitario Nazionale, impugnava la determinazione con cui la Regione Abruzzo certificava il superamento del tetto di spesa per il quadriennio 2015-2018 e definiva le modalità di compartecipazione delle aziende private tramite il meccanismo del c.d. payback.

Il ricorso era affidato a molteplici censure, sia proprie sia di illegittimità derivata dai decreti ministeriali presupposti, pure impugnati in un separato giudizio. Nelle more, la società dichiarava di aver versato la quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano, assolvendo agli obblighi di pagamento ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, e chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio, nel prendere atto dell’adesione della ricorrente al meccanismo di risoluzione delle controversie, osserva come il tenore letterale dell’art. 7, commi 1 e 1-bis, del D.L. n. 95/2025 subordini la declaratoria di cessazione della materia del contendere alla comunicazione, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento dell’avvenuto pagamento.

Difettando nella fattispecie tali adempimenti comunicativi, la Corte ritiene tuttavia che la dichiarazione di avvenuto pagamento sia comunque idonea a determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Il bene della vita perseguito con il ricorso, ossia l’annullamento dei provvedimenti di ripiano, risulta infatti ormai inconciliabile con l’adesione al meccanismo definitorio, che comporta il pagamento delle somme dovute in misura ridotta e la conseguente stabilizzazione della pretesa impositiva.

La decisione richiama il precedente della sezione III quater del medesimo TAR Lazio, che ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse un analogo ricorso avverso i decreti ministeriali presupposti, a conferma della natura satisfattiva dell’accordo e della perdita di utilità di un’eventuale pronuncia di annullamento.

In ragione della complessità della materia e della decisione in rito, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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