Piano di recupero usato per prefigurare l’uso privato di bene pubblico (TAR Trentino-Alto Adige n. 126 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il piano di recupero del centro storico può essere modificato solo per perseguire le finalità di tutela e valorizzazione dell’insediamento storico previste dagli artt. 26 e 58 della legge provinciale n. 9/2018. È pertanto illegittima, per eccesso di funzione, la variante che estende la linea di edificabilità sotterranea su un’area di proprietà comunale gravata da uso civico al solo scopo di consentire la realizzazione di un singolo intervento privato. Così operando, il piano precostituisce la futura concessione di un diritto di superficie su bene pubblico in favore di un privato determinato, in contrasto con i principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza che devono governare l’attribuzione di diritti di godimento su beni pubblici. Il giudice amministrativo riconosce il diritto di superficie e l’interesse a ricorrere dei proprietari confinanti quando la variante, per la sua attitudine lesiva immediata, incide in modo qualificato sulla loro sfera giuridica.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di immobili situati nel centro storico di un comune altoatesino, in prossimità di un’area interessata da un intervento edilizio, impugnavano la delibera della Giunta comunale n. 386 del 28.10.2025 e gli atti presupposti, tra cui la delibera n. 326 del 09.09.2025, il parere e la valutazione di screening della commissione comunale per territorio e paesaggio del 04.08.2025.

La vicenda trae origine dall’esodo di una corte agricola chiusa e dalla conseguente dismissione dell’area. La variante al piano di recupero consentiva, mediante demolizione e ricostruzione, il trasferimento della cubatura agricola su un altro mappale, con destinazione a quindici alloggi convenzionati, un esercizio commerciale al piano terra e un’autorimessa sotterranea, previa estensione della linea di edificabilità sotto il sedime di un’area comunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, rigettando la tesi che la sola vicinitas non basti. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR ha distinto le prescrizioni urbanistiche di carattere generale, da impugnare nel termine decadenziale, da quelle puntuali, suscettibili di applicazione una sola volta per un singolo edificio, la cui lesività si manifesta immediatamente. Nel caso concreto, la variante costituisce la base concreta di un intervento edilizio determinato, con fissazione dei parametri costruttivi, e fonda quindi una lesione attuale e qualificata della sfera giuridica dei ricorrenti.

Nel merito, il primo motivo è stato accolto. Il piano di recupero è lo strumento con cui i comuni perseguono la conservazione e la valorizzazione del centro storico, ai sensi degli artt. 26 e 58 della legge provinciale n. 9/2018. La variante impugnata estende l’edificabilità sotterranea su un’area di proprietà comunale gravata da uso civico, destinandola a servire esclusivamente l’intervento privato. Il piano, in tal modo, precostituisce la condizione planificatoria della futura concessione di un diritto di superficie in favore di un privato, anticipando un procedimento autonomo di attribuzione di diritti su beni pubblici.

Il TAR ha sottolineato che tale procedimento deve svolgersi nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza, come richiamati dal d.lgs. n. 36/2023 e affermati dalla giurisprudenza amministrativa. La funzione del piano di recupero risulta quindi piegata a finalità estranee alla sua essenza, con conseguente eccesso di funzione e illegittimità della variante.

Il secondo motivo è stato invece respinto. Il Collegio ha riconosciuto che la variante puntuale impone un obbligo di motivazione rafforzato, ma ha ritenuto che l’amministrazione lo abbia assolto, richiamando le finalità di rigenerazione urbana, riuso di aree già urbanizzate, contrasto al consumo di suolo e rafforzamento della rete commerciale di prossimità. Quanto agli aspetti ambientali e paesaggistici, la Corte ha osservato che le valutazioni erano già contenute nella verifica di assoggettabilità a VAS, provvedimento autonomo e non impugnato tempestivamente.

L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’annullamento degli atti impugnati, con condanna delle parti soccombenti al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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