Provvedimento di diniego in autotutela non confermativo e nuovo termine per silenzio-assenso (TAR Lazio n. 8731 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta del rilascio del titolo edilizio in forma documentale ed espressa, avanzata in sede di istanza di autotutela, comporta implicita rinuncia al modulo procedimentale del silenzio-assenso, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla contestazione della mancata formazione del titolo tacito. La presentazione di nuovi elaborati progettuali, che modifichi l’oggetto dell’intervento, integra una nuova istanza e determina la nuova decorrenza del termine ex art. 20 d.P.R. n. 380/2001. Il provvedimento adottato all’esito di una rinnovata istruttoria su istanza di autotutela, non essendo meramente confermativo del precedente diniego, comporta l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del giudizio avverso l’atto originario, trasferendosi l’interesse alla impugnazione del nuovo provvedimento. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto è censurabile solo ove il ricorrente indichi gli elementi che, se rappresentati in sede procedimentale, avrebbero potuto influire sull’esito del procedimento.
Il Fatto
Una società presentava al Comune istanza di permesso di costruire per la realizzazione di una struttura commerciale in area contigua ad altra struttura già assentita. Decorso il termine procedimentale senza provvedimento espresso, la società inviava una diffida volta ad ottenere l’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso. L’amministrazione, con nota del 2024, escludeva il perfezionamento del titolo tacito e, successivamente, adottava un espresso diniego. La società proponeva ricorso, impugnando anche gli atti successivi, inclusa la determinazione di diniego emessa all’esito di una nuova istruttoria svolta su istanza di autotutela, nella quale era stato richiesto il rilascio del titolo in forma documentale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente escluso la natura meramente confermativa del provvedimento del 2025, adottato all’esito dell’istruttoria svolta sull’istanza di autotutela: l’amministrazione non si è limitata a richiamare il precedente diniego, ma ha valutato il nuovo assetto progettuale presentato dalla società, riconoscendone il carattere migliorativo pur ritenendo non superati alcuni motivi ostativi. La Corte ha quindi affermato che l’atto impugnato costituisce rinnovata espressione della funzione amministrativa, con conseguente trasferimento dell’interesse del ricorrente dall’annullamento dell’atto originario a quello del provvedimento sostitutivo.
Quanto alla domanda di accertamento del silenzio-assenso, il Collegio ha condiviso l’eccezione di improcedibilità. La richiesta di rilascio del titolo in forma documentale, contenuta nell’istanza di autotutela, integra una implicita rinuncia al modulo silenzioso. Inoltre, la presentazione di nuovi elaborati progettuali, che modificano l’oggetto dell’intervento, configura una nuova istanza, con conseguente nuova decorrenza del termine di cui all’art. 20 d.P.R. n. 380/2001.
Nel merito del ricorso avverso l’atto sopravvenuto, il TAR ha respinto la censura relativa alla omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, rilevando che la società non ha allegato elementi nuovi che, se rappresentati, avrebbero potuto influire sulla decisione, essendosi limitata a riproporre considerazioni già note all’amministrazione.
Infondato è risultato anche il motivo concernente la riconducibilità dell’intervento alla categoria della grande struttura di vendita: la Corte ha ritenuto non contestati gli elementi fattuali posti dal Comune a fondamento del diniego, quali la fruizione di un sistema di accessibilità comune e la mancanza di chiusura del varco di collegamento tra le due strutture, elementi idonei a configurare l’unicità dell’insediamento commerciale ai sensi della normativa regionale. Parimenti infondata è la censura relativa alla destinazione urbanistica dell’area, risultando l’indicazione grafica della tavola di piano non contrastante con la norma delle N.T.A. ma meramente specificativa di una delle destinazioni ammesse.
Nota della Redazione
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