L’inidoneità permanente del militare in servizio e l’esclusività del giudizio degli organi di Sanità militare (TAR Marche n. 1007 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di idoneità al servizio militare permanente compete in via esclusiva agli organi della Sanità militare individuati dalla legge, i quali non possono essere sostituiti dalle valutazioni dei sanitari civili, ontologicamente diverse in quanto riferite alla mera “sanità psichica” del soggetto e non all’attitudine all’impiego militare. L’art. 584 del D.P.R. n. 90/2010 si applica solo alle categorie di personale tassativamente indicate dall’art. 583, tra le quali non rientra il carabiniere dei ruoli normali. Per il militare già in servizio, l’inidoneità permanente può essere dichiarata anche in presenza di tratti di personalità non costituenti patologia conclamata, purché emersi da un adeguato periodo di osservazione e valutati con riferimento all’attitudine all’uso delle armi. L’idoneità accertata in sede di arruolamento non è mai perpetua, né sotto il profilo fisico né sotto quello psico-attitudinale.
Il Fatto
Un Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri, dopo un episodio di servizio in cui aveva tenuto una condotta violenta durante un arresto e per il quale era stato sottoposto a indagini penali, veniva sottoposto a una serie di visite psichiatriche da parte degli organi di Sanità militare. Gli accertamenti, avviati nel giugno 2022, si concludevano con un primo giudizio di temporanea non idoneità al servizio e, dopo il ricorso gerarchico proposto dal militare avverso tale esito, con la dichiarazione di permanente non idoneità al servizio di istituto, con conseguente collocamento in congedo assoluto.
Il militare impugnava i verbali dinanzi al TAR, deducendo la violazione degli artt. 582 e 584 del D.P.R. n. 90/2010, il difetto di motivazione e l’errata valutazione dei presupposti, sostenendo in particolare che i “marcati tratti di rigidità personologica, coartazione e immaturità affettiva” diagnosticati non costituissero una patologia rientrante nelle fattispecie di cui all’art. 582 e che l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare i criteri valutativi di cui all’art. 584, verificando le residue capacità militari dell’interessato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche respinge il ricorso, muovendo da una premessa ricostruttiva del rapporto tra le disposizioni del D.P.R. n. 90/2010. Il Collegio rileva che l’art. 584 trova applicazione esclusivamente nei confronti del personale appartenente alle categorie tassativamente indicate dall’art. 583 (piloti, navigatori, assistenti e controllori del traffico aereo), categorie nelle quali non rientra la figura del carabiniere dei ruoli normali. La tesi del ricorrente, incentrata sull’applicazione dei criteri di cui all’art. 584 al personale già in servizio, è quindi infondata.
Quanto alla natura dei disturbi diagnosticati, il Tribunale osserva che l’art. 582, con specifico riguardo alla branca “psichiatria”, non richiede necessariamente una patologia conclamata, menzionando anche “disturbi” e “tratti” che possono essere causa di non idoneità. In ogni caso, la valutazione dell’Amministrazione non riguarda la “sanità mentale” del militare in senso assoluto, ma la sua attitudine a sopportare le condizioni stressogene del servizio e, soprattutto, l’idoneità all’uso delle armi, essendo il militare abilitato al porto d’arma anche fuori dalla caserma.
Il Collegio esclude rilievo all’idoneità accertata in sede di arruolamento, affermando che essa non è mai perpetua e che l’argomento del ricorrente, portato alle estreme conseguenze, impedirebbe di riconoscere ai fatti di servizio l’idoneità a scatenare patologie quiescenti. Né può attribuirsi efficacia invalidante alle perizie di parte prodotte dal ricorrente, atteso che i test utilizzati dagli organi della Sanità militare sono i medesimi somministrati in sede di reclutamento e non possono essere sostituiti da metodologie diverse se non in base a direttive tecniche o norme specifiche.
Il Tribunale rimarca inoltre la natura del giudizio, che è ordinario giudizio impugnatorio di un provvedimento autoritativo e non accertamento dell’idoneità del ricorrente, con la conseguenza che la documentazione sopravvenuta prodotta dal militare non può determinare l’invalidità dei provvedimenti impugnati. Infine, la circostanza che i sanitari civili abbiano ritenuto di chiudere il percorso di follow up solo nel marzo 2025 conferma che, all’epoca della decisione della Commissione Medica Interforze, la situazione clinica non si era normalizzata, rendendo legittimo il giudizio di non idoneità permanente.
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Nota della Redazione
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