Affidamento provato per facta concludentia e prescrizione delle rimesse (Cass. civ. Sez. I n. 33670 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esistenza di un’apertura di credito, alla quale correlare la natura non solutoria delle rimesse, può essere provata dal correntista anche per facta concludentia, con mezzi diversi dal documento contrattuale, quali gli estratti conto e la segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia. La nullità di protezione prevista dall’art. 117, commi primo e terzo, del d.lgs. n. 385 del 1993 non è rilevabile d’ufficio a vantaggio di chi non sia il contraente debole. Ove il rapporto sia unitario, il termine di prescrizione delle rimesse decorre dalla chiusura del conto corrente ordinario, sul quale i conti accessori operano per mera evidenza contabile. Il versamento è solutorio solo se, previa espunzione degli addebiti illegittimi, il saldo legale eccede i limiti dell’affidamento.
Il Fatto
Una società correntista conveniva in giudizio la banca per la ripetizione di indebito oggettivo in ordine a un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito e da conti anticipi, lamentando interessi anatocistici e ultralegali e l’addebito di spese e commissioni di massimo scoperto non concordate. La banca eccepiva la prescrizione e proponeva domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito.
Il Tribunale respingeva la domanda, pur rilevando le nullità delle appostazioni contestate, perché la CTU evidenziava un saldo comunque debitore. La Corte d’appello riformava la decisione, escludendo la valenza solutoria dei pagamenti effettuati con la provvista messa a disposizione dalla banca, individuando nella chiusura del conto il momento di decorrenza della prescrizione e accertando un saldo passivo finale. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione della forma scritta prescritta per i contratti di apertura di credito dalla legge n. 154 del 1992 e dall’art. 117 T.U.B., oltre all’erronea ripartizione dell’onere probatorio. La Corte lo ha dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile. La censura sull’onere del correntista di allegare integralmente gli estratti conto è inammissibile, perché implica un accertamento di fatto non trattato nella sentenza impugnata e non sottoposto al giudice di merito. Inammissibile è anche la censura sulla natura di eccezione in senso lato, perché inconferente rispetto alla ratio decidendi.
Nel merito, la Corte osserva che il conto era stato concluso antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 154 del 1992, sicché l’apertura di credito poteva essere stipulata a forma libera. La nullità dell’art. 117, commi primo e terzo, del d.lgs. n. 385 del 1993 è una nullità di protezione, rilevabile d’ufficio solo in conformità all’interesse del contraente debole, come affermato da Sez. Un. n. 26242 del 2014.
La Corte ha poi confermato che l’esistenza di un fido può essere provata per facta concludentia, in particolare con gli estratti conto attestanti il reiterato adempimento di ordini di pagamento anche in assenza di provvista, con le risultanze del libro fidi o con la segnalazione alla Centrale dei rischi. Il giudice di merito si è conformato a tale giurisprudenza valorizzando la differenziazione dei tassi applicati entro ed extra fido e la segnalazione alla Centrale dei rischi.
Il secondo motivo censurava l’adesione alle risultanze peritali e la decorrenza della prescrizione rispetto ai conti anticipi. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: la doglianza è di merito e il giudice di appello ha ritenuto conto corrente ordinario e conti anticipi un rapporto unitario, essendo il conto ordinario il solo scrutinabile ai fini delle debenze e della prescrizione, in conformità a Cass. n. 6575/2018. Quanto al criterio del saldo legale in luogo del saldo banca, la censura è inammissibile e il criterio applicato è quello consolidato, secondo Sez. Un. n. 24418 del 2010 e Cass. n. 9141/2020: la prescrizione incide solo sulla restituzione, non sull’individuazione delle rimesse solutorie.
Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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