Inammissibile il motivo che non indica le norme violate e cumula censure (Cass. civ. Sez. I n. 7879 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di cassazione è a critica vincolata e il singolo motivo assume funzione identificativa in ragione della sua formulazione tecnica, sicché la tassatività e la specificità delle censure esigono che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche enucleate dal codice di rito. Il ricorrente che denunci la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, n. 3), cod. proc. civ. deve indicare le norme di legge di cui lamenta la violazione, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, espressamente richiamata, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa officiosa. È parimenti inammissibile, per difetto di specificità, il motivo che deduca il vizio di cui all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ. senza esplicitare il fatto storico omesso, il dato da cui esso risulta, il come e il quando della sua discussione processuale e la sua decisività. L’articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza integra ulteriore ragione di inammissibilità quando la formulazione non consenta o renda difficoltosa l’individuazione delle questioni prospettate.

Il Fatto

Una società ha agito in giudizio chiedendo la condanna di altra società all’esatto adempimento di due contratti, uno di sponsorizzazione tecnica e l’altro di merchandising, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti agli inadempimenti denunciati. Il giudice di primo grado, investito della causa per competenza, ha respinto le domande attrici.

In sede di gravame la Corte di appello ha riformato la pronuncia limitatamente all’accertamento del contratto di merchandising, riconoscendo che la società convenuta avrebbe dovuto informare il nuovo partner commerciale del diritto di esclusiva riservato alla società attrice. Ha invece respinto la domanda risarcitoria, rilevando la mancata riproposizione delle istanze istruttorie e la carenza di allegazione e prova del danno. Avverso tale sentenza la società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; la controricorrente ha svolto ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il motivo principale, con cui la ricorrente censura la decisione relativa al contratto di sponsorizzazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame di fatti decisivi, dolendosi dell’interpretazione del negozio e della mancata valorizzazione di altri benefici pattizi, e deduce, quanto al merchandising, che il danno avrebbe dovuto essere liquidato in via equitativa.

Il motivo è dichiarato inammissibile. La Corte ricorda che il giudizio di legittimità è a critica vincolata e che la tassatività e la specificità del motivo esigono una precisa formulazione, idonea a ricondurre il vizio denunciato alle categorie di censura enucleate dal codice di rito, richiamando sul punto Cass. n. 18202 del 2008 e, in senso conforme, Cass. n. 11603 del 2018, Cass. n. 19959 del 2014 e Cass. n. 8585 del 2012.

Nel caso concreto la ricorrente non indica quali siano le norme oggetto di violazione o falsa applicazione. L’onere di specificità sancito dall’art. 366, n. 4), cod. proc. civ. impone a chi denunci il vizio di cui all’art. 360, n. 3), cod. proc. civ. di indicare le norme di legge violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, che deve essere espressamente richiamata, non potendosi demandare alla Corte un’indagine esplorativa officiosa: sono citate Cass. Sez. U. n. 23745 del 2020 e Cass. n. 18998 del 2021.

La Corte rileva inoltre l’irritualità della deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., per la mancata esplicitazione del fatto che la Corte di merito avrebbe omesso di considerare. Chi propone tale censura deve indicare il fatto storico omesso, il dato testuale o extratestuale da cui risulti la sua esistenza, il come e il quando esso sia stato oggetto di discussione processuale e la sua decisività, secondo Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014, Cass. Sez. Un. n. 8054 del 2014 e Cass. n. 27415 del 2018.

Il motivo è infine inammissibile perché cumula le censure di cui all’art. 360, nn. 3 e 5, senza trattarle partitamente. L’articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza costituisce ragione di inammissibilità quando non consenta di ricondurre i diversi profili a specifici motivi, dovendo le doglianze essere formulate in modo da permetterne un esame separato, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure: vengono richiamate Cass. n. 7009 del 2017 e Cass. n. 26790 del 2018. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito e le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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