Prova dell’affidamento per facta concludentia e prescrizione delle rimesse ripristinatorie (Cass. civ. Sez. I n. 33668 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La prova dell’esistenza di un’apertura di credito in conto corrente, cui correlare la natura non solutoria delle rimesse, può essere assolta anche per facta concludentia, mediante le risultanze degli estratti conto e la segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia. Nel rapporto di conto corrente assistito da affidamento, le rimesse hanno natura ripristinatoria, con la conseguenza che il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione degli addebiti illegittimi decorre dalla chiusura del conto e non dai singoli accreditamenti. La nullità di protezione prevista dall’art. 117, commi primo e terzo, del d.lgs. n. 385 del 1993 incontra il limite della conformità del rilievo officioso al solo interesse del contraente debole.

Il Fatto

Una società correntista conveniva in giudizio la banca per ottenere la ripetizione dell’indebito oggettivo in relazione a un rapporto di conto corrente acceso nel 1987, assistito da apertura di credito e con conti anticipi accessori, lamentando l’applicazione di interessi anatocistici e ultralegali e l’addebito di spese e commissioni non concordate. La banca eccepiva la prescrizione e proponeva domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito e di compensazione.

Il Tribunale accoglieva l’eccezione di prescrizione per il periodo antecedente al 4.1.2003 e respingeva la domanda di ripetizione, riconoscendo per il periodo successivo un credito restitutorio di modesta entità, compensato con il maggior debito della società. La Corte d’appello riformava la decisione, escludendo valenza solutoria ai pagamenti effettuati con la provvista messa a disposizione dalla banca e individuando nella chiusura del conto il momento di decorrenza della prescrizione, sul presupposto della provata esistenza dell’affidamento. La banca ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione delle norme sulla forma scritta prescritta ad substantiam per i contratti di apertura di credito dalla legge n. 154 del 1992 e dall’art. 117 t.u.b., nonché l’errata ripartizione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., sostenendo l’inidoneità del c.d. fido di fatto. La Corte lo dichiara in parte infondato e in parte inammissibile.

Anzitutto il conto corrente risulta concluso il 26.9.1986, anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 154 del 1992, sicché anche il contratto di apertura di credito poteva essere stipulato a forma libera. La nullità di protezione contemplata dall’art. 117, commi primo e terzo, del d.lgs. n. 385 del 1993 è rilevabile d’ufficio nei limiti della conformità del rilievo al solo interesse del contraente debole, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 26242 del 2014. Le norme invocate non precludevano quindi alla correntista di provare l’affidamento con mezzi diversi dal documento contrattuale.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’esistenza di un’apertura di credito alla data della rimessa può essere provata anche per facta concludentia, con mezzi quali gli estratti conto, i riassunti scalari, le risultanze del libro fidi o la segnalazione alla Centrale dei rischi, purché idonei a dimostrare l’accordo per l’utilizzazione di importi eccedenti la disponibilità del conto. Resta ferma la distinzione tra affidamento in apertura di credito e mero atteggiamento tollerante della banca verso gli sconfinamenti. La valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito sfugge al sindacato di legittimità.

Quanto ai conti anticipi, la Corte conferma che essi non sono normalmente operativi, ma costituiscono mera evidenza contabile dei finanziamenti concessi, e che gli accrediti in essi annotati non sono rimesse solutorie. Il rapporto di debito e credito è rappresentato dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante giroconto.

Infine, per verificare l’effettivo spostamento patrimoniale, occorre fare riferimento al saldo rettificato e non al saldo banca, eliminando tutti gli addebiti illegittimamente effettuati. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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