Difetto di giurisdizione contabile sulle pensioni del Fondo Ferrotranvieri soppresso (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 100 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934, la giurisdizione della Corte dei conti è limitata alle controversie sulle pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato, ovvero attribuite da leggi speciali. Non rientra in tale ambito la controversia sulla rideterminazione del trattamento pensionistico del lavoratore già iscritto al Fondo speciale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, transitato d’ufficio al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’I.N.P.S. a seguito della soppressione del fondo speciale. Il nuovo regime previdenziale, di natura ordinaria, non integra una pensione a carico dello Stato: sussiste pertanto il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato attività lavorativa, senza interruzioni, dal 1° gennaio 1976 al 30 novembre 2011 alle dipendenze di una società esercente pubblico servizio di trasporto, rimasta immutata nella sostanza pur a fronte delle successive vicende societarie. Nel periodo iniziale è stato obbligatoriamente iscritto al Fondo speciale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, regime sostitutivo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
Soppresso il fondo speciale, il ricorrente è transitato d’ufficio al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’I.N.P.S. e ha ottenuto il trattamento di vecchiaia con decorrenza dal 1° dicembre 2011. Ritenendo il calcolo penalizzante per mancata applicazione del meccanismo pro rata, ha dapprima diffidato l’Ente e poi adito la Corte dei conti chiedendo la rideterminazione della pensione.
La Motivazione della Corte
Entrambe le parti hanno concordemente insistito per la declaratoria del difetto di giurisdizione: il ricorrente in vista della riassunzione davanti al Giudice ordinario, l’I.N.P.S. perché la controversia non riguarda una pensione a carico dello Stato né un rapporto di impiego pubblico, ma un rapporto previdenziale ordinario. L’Ente ha contestato nel merito la pretesa ed eccepito in via subordinata la prescrizione.
La Corte muove dal dato normativo: gli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934 circoscrivono la giurisdizione contabile alle pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato o attribuite da leggi speciali. Il thema decidendum si riduce dunque a verificare se il trattamento azionato appartenga a tale categoria.
Il percorso argomentativo segue la vicenda dell’iscrizione previdenziale. Il ricorrente, dipendente della società esercente il servizio di trasporto, era iscritto al fondo speciale. A seguito della soppressione di quest’ultimo, il personale delle aziende esercenti pubblico servizio di trasporto è stato iscritto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.
Da qui la conclusione: il nuovo regime pensionistico non può ritenersi compreso tra le pensioni a carico dello Stato. Il trattamento di cui si discute è gestito dall’I.N.P.S. a valere sul Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, con la conseguenza che la Corte dei conti difetta di giurisdizione in favore del Giudice ordinario, competente per le controversie pensionistiche del personale iscritto a tale Fondo a decorrere dal 1996.
La definizione della controversia mediante una questione preliminare che incide sull’ammissibilità della domanda giustifica la compensazione delle spese. Il giudice ha inoltre disposto l’annotazione e l’omissione delle generalità ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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