Affidamento in prova: attività lavorativa insufficiente senza revisione critica (Cass. pen. Sez. I n. 27572 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio prognostico richiesto per la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale impone al tribunale di sorveglianza una duplice verifica: che il beneficio assicuri la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati e che contribuisca alla rieducazione del condannato, ai sensi dell’art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354. Lo svolgimento di una regolare attività lavorativa costituisce soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole, di per sé insufficiente quando non emergano ulteriori indicatori dell’avvio di un serio e affidabile processo di revisione critica del proprio passato. Ai fini del diniego non è necessario che le condotte sintomatiche di pericolosità siano successive ai fatti in espiazione, essendo sufficiente che il giudizio di pericolosità impedisca di ritenere eliso il pericolo di recidiva.
Il Fatto
Il condannato, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, presentava istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza di Catania, con ordinanza dell’11 marzo 2026, respingeva l’istanza ritenendo non ancora formulabile una prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale. Il diniego si fondava sui precedenti penali, sui carichi pendenti, su una revisione critica solo parziale e su un giudizio di pericolosità elevato, desunto anche da una nota della Divisione anticrimine che evidenziava la vicinanza del condannato a pregiudicati e contesti criminali.
Avverso il provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione, tramite il difensore, con unico motivo: il Tribunale non avrebbe considerato lo svolgimento di regolare attività lavorativa e il fatto che la pendenza processuale riguardava fatti commessi nel 2021, dunque antecedenti a quelli in espiazione. Il Procuratore generale chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, giudicandolo infondato. Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione dei due giudizi prognostici che il tribunale di sorveglianza deve compiere: la verifica che l’affidamento assicuri la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati e quella che esso contribuisca alla rieducazione del condannato. La Corte osserva che la valutazione sul pericolo di recidiva è necessaria anche per l’accesso alla detenzione domiciliare, richiamando l’art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.
La Corte passa poi allo scrutinio delle fonti di conoscenza utilizzate dal Tribunale, ritenendole tutte superate dal vaglio di legittimità. A sostegno richiama i precedenti: Sez. 1 n. 38953 del 18/06/2021 per i precedenti penali, Sez. 1 n. 26108 del 26/06/2025 per le pendenze processuali, Sez. 1 n. 31640 del 14/07/2022 per le informazioni di polizia e Sez. 1 n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020 per l’inizio di un percorso di revisione critica del proprio passato.
Sul primo argomento difensivo, relativo allo svolgimento di attività lavorativa, la Corte afferma che esso è infondato. Richiamando Sez. 1 n. 14443 del 20/01/2026, precisa che lo svolgimento di un’attività lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole, risultando di per sé insufficiente quando non emergano ulteriori elementi dai quali desumere l’avvio di un serio e affidabile processo di revisione critica.
Quanto al secondo argomento, concernente l’anteriorità dei fatti oggetto della pendenza, la Corte chiarisce che, per respingere l’istanza, non è necessario che sussistano condotte successive a quelle in espiazione. È sufficiente che il giudizio di pericolosità del condannato impedisca di ritenere eliso il pericolo di recidiva. Nel caso concreto il Tribunale aveva valorizzato il ripetuto coinvolgimento del ricorrente in fatti di estorsione con aggravante mafiosa.
In definitiva, la valutazione del Tribunale — fondata segnatamente sul parere negativo della Divisione anticrimine e su una denuncia per i reati di cui agli articoli 629 e 416-bis cod. pen. — non presenta profili di manifesta illogicità, poiché dà conto di un quadro di pericolosità attuale del condannato che impedisce di formulare il giudizio prognostico positivo richiesto dall’art. 47 ord. pen. Alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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