Annullata la cautela per assenza di attualità del rischio di recidiva (Cass. pen. Sez. VI n. 27573 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato non può essere desunto da condotte risalenti nel tempo. Una rilevante distanza temporale tra i fatti e l’adozione della misura neutralizza integralmente l’esigenza cautelare, in assenza di elementi che diano concretezza attuale al pericolo di recidiva. In tal caso la misura applicata si trasforma in una indebita anticipazione della sanzione. È indifferente, sul punto, il solo portato interdittivo della cautela, comunque destinata a comprimere valori costituzionalmente tutelati. Ne consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento che abbia confermato la misura.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in sede di riesame, ha parzialmente confermato ex art. 309 cod. proc. pen. l’ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Latina aveva disposto gli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente, indagato per corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio. Confermato il giudizio di gravità indiziaria, agli arresti era stata sostituita la misura interdittiva di cui all’art. 290 cod. proc. pen.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, contestando la gravità indiziaria, la configurabilità dell’illecito come corruzione propria e la sussistenza del rischio di reiterazione in termini di concretezza e attualità. La questione decisiva si concentra su quest’ultimo profilo.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene assorbente l’integrale assenza di elementi attestanti l’attualità del rischio di recidiva prospettato dal G.i.p. prima e dal Tribunale poi a sostegno degli interventi cautelari. Gli ulteriori profili sollecitati dai motivi di ricorso, dalla puntuale indicazione dei contenuti dell’accordo corruttivo alla individuazione dei protagonisti e alla configurazione della condotta come corruzione propria, restano assorbiti.
Il dato dirimente è di ordine temporale. Le condotte in contestazione risalgono, al più tardi, all’ottobre del 2022, data di consumazione della contestata corruzione. Nello stesso contesto temporale si collocano gli ulteriori contegni, estranei alla vicenda, riferibili al ricorrente e al padre, complessivamente valorizzati dal Tribunale per definire le modalità di azione professionale e la cornice socio-ambientale dei fatti.
Secondo la Corte, una così rilevante distanza temporale di tali indici, ritenuti sintomatici del rischio da neutralizzare, finisce per neutralizzare integralmente l’esigenza pubblicistica sottesa all’intervento cautelare. Manca, in particolare, ogni altro elemento idoneo a dare attuale concretezza al pericolo di recidivanza.
La conseguenza è netta: la misura applicata si trasforma in una indebita anticipazione della sanzione da applicare. Sul punto è indifferente il portato solo interdittivo della cautela apprestata, comunque destinata a comprimere valori costituzionalmente tutelati.
La Corte annulla quindi senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Latina del 16 febbraio 2026, dichiara la perdita di efficacia e la cessazione della misura cautelare e manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al procuratore generale in sede ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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