Interruzione del fornitore e condotte successive provano l’affectio societatis (Cass. pen. Sez. 4 n. 14495 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, la reiterazione delle forniture di stupefacenti, ancorché abituale e di rilevante entità, non è di per sé sufficiente a trasformare il fornitore in partecipe, occorrendo la prova di un quid pluris che ne attesti l’inserimento stabile e funzionale nella struttura del sodalizio. Tale prova richiede un duplice accertamento: sul piano oggettivo, la dimostrazione che la fornitura abbia assunto, per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica, la connotazione di una somministrazione la cui interruzione comporterebbe un prevedibile effetto destabilizzante per l’operatività del gruppo; sul piano soggettivo, la coscienza e la volontà di operare quale componente funzionale dell’associazione. La fisiologica contrapposizione di interessi tra chi vende e chi acquista non esclude di per sé il patto associativo. Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo per un errore percettivo sul contenuto oggettivo dell’atto probatorio, non per la diversa valutazione del suo significato. Il mero decorso del tempo, ove non accompagnato da altri elementi, è inidoneo a superare la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che rimane prevalente rispetto alla norma generale dell’art. 274 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Salerno confermava la misura della custodia cautelare in carcere applicata a un indagato per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per due episodi di concorso nella cessione e nella detenzione di cocaina. All’indagato era attribuito il ruolo di stabile fornitore del sodalizio capeggiato da altro soggetto. Avverso tale ordinanza, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’errore nella qualificazione giuridica della condotta del fornitore quale mero contraente, il travisamento di una conversazione intercettata e la mancata valutazione del lasso temporale trascorso tra i fatti e l’applicazione della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente richiamato i limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari, ribadendo che il ricorso è ammissibile solo per violazione di legge o per manifesta illogicità della motivazione, non per una diversa ricostruzione dei fatti, e che in sede di giudizio cautelare la valutazione degli indizi non segue i parametri di precisione e concordanza richiesti per il giudizio di cognizione.
Quanto al primo motivo, la Corte ha enunciato il principio per cui la qualità di partecipe dell’associazione non può essere desunta dalla sola rilevanza delle forniture, ma richiede un contributo causale, consapevole e volontario alla vita dell’associazione. Ha quindi valorizzato il ragionamento controfattuale richiesto al giudice di merito per verificare l’effetto destabilizzante dell’interruzione della fornitura, che nel caso di specie era emerso dalla parallelismo tra la sospensione dell’attività di spaccio e la consegna dello stupefacente. La Corte ha anche ritenuto decisiva la condotta successiva al sequestro, quando l’indagato si era recato presso il vertice dell’organizzazione per gestire la crisi, oltre al ruolo della convivente quale intermediaria nelle comunicazioni, elementi ritenuti sintomatici di una cointeressenza che eccede il singolo affare.
Sul secondo motivo, la Corte ha escluso il travisamento della prova, osservando che la conversazione era stata esaminata dal Tribunale e che la lettura difensiva della stessa costituiva una mera alternativa valutativa, non imposta dal dato testuale. La rimostranza per il ritardo nei pagamenti è stata ritenuta compatibile con la qualità di partecipe, non essendo la diversità di interessi economici ostativa alla costituzione del vincolo associativo. Il terzo motivo è stato parimenti rigettato, in quanto la perduranza del vincolo è stata desunta da una pluralità di elementi convergenti, tra cui le note della polizia giudiziaria che attestavano la prosecuzione dell’attività di spaccio.
Infine, in ordine al quarto motivo, la Corte ha riconosciuto l’esistenza di due orientamenti giurisprudenziali sul valore del c.d. “tempo silente”. Pur aderendo all’opzione esegetica più favorevole all’indagato, che impone una motivazione specifica sul decorso temporale, ha ritenuto infondata la doglianza, giacché l’intervallo di circa due anni non raggiungeva la soglia di rilevanza richiesta e il Tribunale aveva comunque confrontato tale fattore con elementi concreti quali i precedenti penali, le modalità della condotta e la perdurante operatività del sodalizio. La Corte ha concluso che la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non era stata superata, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
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Nota della Redazione
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