Detenzione all’estero non integra la forza maggiore per la restituzione nel termine (Cass. pen. Sez. I n. 27574 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della restituzione nel termine di cui all’art. 175 cod. proc. pen., lo stato di detenzione dell’imputato non costituisce causa di forza maggiore, neppure quando la detenzione sia intervenuta all’estero. La detenzione, infatti, non impedisce di per sé all’imputato che sappia di essere sottoposto a giudizio di seguire il processo a proprio carico e di mantenere i rapporti con il difensore. Tale situazione integra una inerzia colpevole, che non può valere a giustificare la rimessione in termini, pena il radicale snaturamento di un istituto destinato a operare in casi eccezionali. Il principio vale anche nel sistema successivo all’introduzione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, con ordinanza del 6 marzo 2026, aveva respinto l’istanza di restituzione nel termine presentata dal condannato per impugnare la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 13 settembre 2024, divenuta irrevocabile il 13 dicembre 2024. L’istante aveva dedotto la forza maggiore consistita nella propria detenzione in Inghilterra nel periodo compreso tra il 26 luglio 2024 e il 17 dicembre 2024, che gli avrebbe impedito di mantenere rapporti con il difensore.

La Corte d’appello aveva rigettato l’istanza, rilevando che lo stato di detenzione non costituisce forza maggiore secondo la giurisprudenza consolidata, applicabile anche quando la detenzione sia avvenuta all’estero, in uno Stato che è parte del Consiglio d’Europa. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, riproponendo la deduzione della forza maggiore. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Sezione I ha esaminato la questione, già più volte sottoposta alla giurisprudenza di legittimità, riguardante gli effetti dell’art. 175 cod. proc. pen. in relazione allo stato di detenzione dell’imputato. Il Collegio ha richiamato il costante orientamento secondo cui la detenzione non integra una causa di forza maggiore idonea a legittimare la restituzione nel termine, citando in particolare Sez. 1, n. 41155 del 24/10/2011, Pantò, Rv. 251555 – 01.

Il principio è stato confermato anche nel sistema successivo all’introduzione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come attestano Sez. 2, n. 46232 del 08/11/2023, Benlarbi, Rv. 285518 – 01 e Sez. 1, n. 38627 del 12/07/2024, D’Aniello. La Corte ha ribadito che la situazione di detenzione non esclude l’inerzia colpevole dell’imputato che, sapendo di essere sottoposto a giudizio, non segua il processo a proprio carico.

Richiamando Sez. 1, n. 21019 del 06/03/2024, Tanzi, il Collegio ha precisato che l’inerzia colpevole non può valere a integrare una causa di restituzione nel termine, poiché ciò comporterebbe il radicale snaturamento di un istituto destinato a operare in casi eccezionali. Ne consegue che il ricorso è infondato.

Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La Corte ha quindi rigettato il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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