Affidamento in prova all’estero superato dal giudizio prognostico negativo (Cass. pen. Sez. I n. 34241 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato dell’Unione europea ove il condannato sia residente, purché lo Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI, recepita con il d.lgs. n. 38 del 2016. L’affidamento è assimilabile a una sanzione sostitutiva ai sensi dell’art. 2, lett. e), del citato decreto, quale sanzione che impone obblighi e prescrizioni compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4. L’unico limite è l’incompatibilità con i principi costituzionali in tema di diritti fondamentali e di giusto processo, non le difficoltà operative concrete. Tuttavia, l’astratta ammissibilità della misura all’estero resta superata dal giudizio prognostico negativo che, in radice, ne escluda la praticabilità per l’assenza di adesione ai precedenti progetti di recupero.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale da eseguirsi all’estero, in subordine di detenzione domiciliare e semilibertà, avanzata dal condannato in relazione a una pena in esecuzione di anni uno, mesi otto e giorni diciotto di reclusione, di cui al provvedimento di cumulo emesso l’11 dicembre 2025.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, deducendo due motivi. Con il primo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 47 ord. pen. e al d.lgs. n. 38 del 2016: il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta principale, ossia l’esecuzione della misura all’estero, senza distinguere tra domanda principale e subordinate e senza motivare sull’eseguibilità nello Stato estero di residenza. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione: il giudice avrebbe dato preminenza ai precedenti penali e ai carichi pendenti senza considerare complessivamente il percorso di recupero avviato.

La Motivazione della Corte

La Corte tratta congiuntamente i due motivi e li reputa infondati. Muove dalla ricostruzione del quadro normativo: il d.lgs. n. 38 del 2016 attua la decisione quadro 2008/947/GAI e disciplina l’esecuzione all’estero, nell’Unione europea, di decisioni penali con contenuto diverso dalla pena detentiva o pecuniaria.

Il presupposto dell’esecuzione all’estero è l’effettiva residenza del condannato nello Stato in cui si chiede l’esecuzione. In presenza di tale elemento l’unico limite è l’incompatibilità con i principi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali e di giusto processo, non le difficoltà operative concrete. L’art. 8 del decreto prevede che la sorveglianza passi allo Stato di esecuzione dopo il riconoscimento, salvo riassunzione del potere da parte dell’autorità italiana nei casi di sottrazione. La nozione di sanzione sostitutiva non rinvia agli artt. 53 e segg. della legge n. 689/1981, ma è definita come sanzione diversa dalla pena detentiva che impone obblighi e prescrizioni; definizione applicabile all’affidamento in prova, il cui contenuto corrisponde a quanto previsto dall’art. 47, commi 6 e 7, ord. pen.

Da qui il principio ribadito: l’esecuzione dell’affidamento in prova può aver luogo nello Stato dell’Unione europea ove il condannato sia residente, essendo la misura assimilabile a sanzione sostitutiva ai sensi dell’art. 2, lett. e), del d.lgs. n. 38 del 2016, con richiamo a Sez. I n. 16942 del 25.05.2020 e a Sez. I n. 7352 del 21.11.2024.

Nel caso concreto, però, il Tribunale non si è discostato da tali principi. La decisione è motivata in ordine alla carenza del presupposto preliminare: l’affidamento in prova è stato reputato inadeguato per i precedenti e i carichi pendenti, ma il giudizio negativo si fonda anche sull’osservazione che il condannato è risultato dedito a reati economici e indifferente all’opera rieducativa, essendo tornato a delinquere dopo un affidamento terapeutico. Il giudizio prognostico negativo valorizza la propensione a delinquere e legittima il rigetto, rendendo recessivo il programma di recupero dalla tossicodipendenza.

Tale ratio decidendi non è affrontata dal ricorso, che risulta per questa parte aspecifico. L’astratta ammissibilità dell’affidamento all’estero resta superata dal tema della praticabilità della misura, negata a monte, e diviene non decisivo il denunciato travisamento sulla stabilità del lavoro. Da ultimo, la Corte ricorda che nel rito dell’esecuzione il giudice non deve tener conto delle memorie depositate oltre il quinto giorno antecedente l’udienza, poiché la memoria tardiva è colpita da nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. per violazione del contraddittorio, richiamando Sez. III n. 39777 del 28.09.2010 e Sez. VI n. 36206 del 24.09.2010. Segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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