Affidamento in prova, no automatico dal solo difetto di programma Uepe (Cass. pen. Sez. I n. 34240 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, la gravità del reato e i precedenti penali costituiscono il punto di partenza dell’analisi della personalità del condannato, ma non possono assumere rilievo decisivo in senso negativo. Il tribunale di sorveglianza deve valutare la condotta successivamente serbata e i comportamenti attuali, senza esigere la prova di una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente che il processo critico sia stato almeno avviato. La mancanza di un programma trattamentale redatto dall’Uepe non giustifica, da sola, il rigetto dell’istanza, poiché compete all’ufficio locale proporre il programma di trattamento e le attività lavorative o equipollenti. Il diniego fondato sul solo difetto di proposta risocializzante, senza chiarire se esso dipenda da cattiva volontà del richiedente o dalla impossibile reperibilità di attività, è affetto da carenza di motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da un condannato in relazione a una pena residua di due anni, due mesi e quindici giorni, accogliendo invece quella subordinata di detenzione domiciliare in considerazione dell’età avanzata. A sostegno della decisione il tribunale richiamava le condanne per truffa e omesso versamento dell’Iva, commesse negli anni 2014 e 2015, valorizzava plurimi precedenti e carichi pendenti fino al 2016 e rilevava l’assenza di qualsiasi attività di volontariato autonomamente reperita.
Da qui il ricorso per cassazione, con due motivi: la violazione dell’art. 47 Ord. pen., per non essersi il condannato mai opposto allo svolgimento di attività di volontariato ove inserito dall’Uepe nel programma, e la contraddittorietà della motivazione che, pur dando atto dell’assenza di segnalazioni dopo il 2016, negava la strutturabilità di un progetto adeguato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla funzione dell’istituto: l’affidamento in prova realizza un’esecuzione esterna al carcere per i condannati dei quali sia formulabile una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale. Richiamando la Corte cost. n. 377 del 1997, la sentenza ribadisce che il giudizio prognostico non può incentrarsi sulla gravità del reato o sui precedenti, né pretende la prova di una piena revisione critica del passato.
Il percorso argomentativo richiama un orientamento consolidato: natura e gravità dei reati, precedenti, pendenze e informazioni di pubblica sicurezza sono il punto di partenza dell’analisi, ma la valutazione non può prescindere dalla condotta successiva e dai comportamenti attuali del condannato. Rilevano, in questa prospettiva, l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare e la buona prospettiva di risocializzazione.
La Corte non nega il principio di gradualità: prima di ammettere alle misure alternative il tribunale può ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione, tanto più quando i reati siano sintomatici di rilevante capacità a delinquere. Nel caso concreto, però, il giudice specializzato ha applicato quel principio in via meramente apparente: ha trascurato ogni osservazione della personalità, ha inferito la pericolosità sociale dalle sole pendenze giudiziarie, peraltro risalenti, e non ha dedicato alcun cenno alla condotta tenuta in libertà.
Il Tribunale ha poi attribuito rilievo assorbente all’assenza di un programma risocializzante. Sul punto la Corte ricorda che l’attività lavorativa non è condizione di applicabilità della misura e può essere surrogata da un’attività socialmente utile, anche di tipo volontaristico. Poiché l’art. 72, comma 2, lett. c), Ord. pen. attribuisce agli uffici locali di esecuzione penale esterna il compito di proporre il programma di trattamento, la motivazione avrebbe dovuto chiarire se l’assenza di proposta dipendesse da cattiva volontà del richiedente o dalla impossibile reperibilità di attività. Il ricorso è quindi accolto e l’ordinanza annullata con rinvio al medesimo tribunale, libero negli esiti.
Nota della Redazione
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