Inammissibile il ricorso che sollecita una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 29634 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito e che risulti volto a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., è correttamente esclusa quando la negativa personalità del soggetto e le modalità della condotta, di tipo sostanzialmente professionale, impediscano di ravvisare la tenuità. Il trattamento sanzionatorio è immune da vizi giuridici quando la Corte distrettuale dia conto delle ragioni della decisione mediante adeguata applicazione dei principi elaborati in materia. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e il versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo, il 9 aprile 2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo del 22 settembre 2023. Quest’ultima lo aveva condannato, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.
Con un primo motivo il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della legge penale e vizi motivazionali, assumendo che il giudice di merito avrebbe omesso di riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con un secondo motivo censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il connesso esame del concorso delle circostanze ex art. 69 cod. pen. Con un terzo motivo si duole dell’erronea determinazione della pena in relazione all’art. 133 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che ritiene inammissibile. La doglianza riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito e riguarda dedotti vizi che non emergono dal provvedimento impugnato.
Il Collegio rileva inoltre che la prospettazione difensiva è volta a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, attività estranea al sindacato di legittimità. Il ricorso non introduce, dunque, un vero vizio di motivazione, ma chiede alla Corte una diversa lettura del materiale probatorio.
Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte ritiene che sia stata correttamente esclusa, alla luce della negativa personalità del soggetto e delle modalità della condotta, di tipo sostanzialmente professionale. Tali elementi ostano al riconoscimento della causa di non punibilità.
Il trattamento sanzionatorio, oggetto dei residui motivi, risulta sorretto da motivazione congrua e immune da vizi giuridici. La Corte distrettuale ha dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione mediante adeguata applicazione dei principi elaborati in materia.
I giudici di merito hanno correttamente richiamato il numero delle dosi, le modalità del confezionamento, il luogo e il contesto operativo, la non occasionalità del reato, la mancanza di elementi positivi di giudizio e la negatività della personalità del soggetto, che operava in un contesto ambientale ad alta densità criminale e aveva confessato solo elementi chiari e pacifici, senza alcun sostanziale apporto collaborativo. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 69 c.p. – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso