Affidamento in prova: giudizio prognostico ancorato alla condotta attuale del condannato (Cass. pen. Sez. VII n. 4649 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, il giudizio prognostico richiesto al Tribunale di sorveglianza non può fondarsi esclusivamente sulla gravità del reato, sui precedenti penali o sulla mancata ammissione di colpevolezza. È necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, con esame anche dei comportamenti attuali, per accertare non solo l’assenza di indicazioni negative ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Le valutazioni espresse sul punto, se sorrette da motivazione adeguata e logicamente coerente, non sono censurabili in sede di legittimità.
Il Fatto
Il condannato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha respinto la sua istanza di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale. Il giudice di merito aveva valorizzato la ricaduta nella devianza in epoca recente, successiva alla commissione di gravissimi reati già sanzionati con un lungo periodo di detenzione, unitamente alle pessime informazioni provenienti dai Carabinieri.
Il ricorrente deduce due motivi, articolati in termini di violazione di legge e vizio di motivazione, censurando la genericità delle informazioni di polizia e segnalando l’intervenuta assoluzione per il delitto di ricettazione del 2016. Chiede pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione della natura dell’istituto, ricordando che l’affidamento in prova è misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità rieducativa della pena e può essere adottata, entro la cornice di ammissibilità prevista dalla legge, quando l’osservazione della personalità del condannato o il comportamento serbato in libertà facciano ritenere che essa possa contribuire alla risocializzazione, prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.
Il Collegio richiama quindi il principio secondo cui, ai fini della concessione, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati in espiazione quali punto di partenza dell’analisi, è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato. È indispensabile l’esame dei comportamenti attuali, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1 n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174, conforme Sez. 1 n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602).
Sul piano dei criteri valutativi, la Corte ribadisce che non possono assumere decisivo rilievo, in senso negativo, la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi la prova di una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente che dai risultati dell’osservazione emerga che tale processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1 n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924). Le fonti di conoscenza spaziano dal reato commesso alle pendenze processuali, dalle informazioni di polizia alla condotta carceraria e all’indagine socio-familiare, onde verificare elementi positivi quali l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti, l’adesione ai valori condivisi e l’attaccamento al contesto familiare. Tali valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1 n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375).
Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza ha disatteso l’istanza valorizzando la ricaduta nella devianza in epoca recente e le pessime informazioni dei Carabinieri. A fronte di un giudizio scevro da vizi logici e ancorato alle emergenze procedimentali, il ricorrente si limita a prospettare circostanze di mero fatto, articolando censure generiche e segnalando indicazioni non decisive. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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