Proroga della libertà vigilata e denuncia per fatti successivi alla condanna (Cass. pen. Sez. I n. 11724 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di proroga della misura di sicurezza della libertà vigilata, il giudice di sorveglianza valuta la persistenza della pericolosità sociale con un giudizio globale, fondato sui criteri dell’art. 133 cod. pen., che tiene conto dei precedenti penali, delle pendenze giudiziarie, del percorso intramurario, dei risultati dell’osservazione della personalità e del contesto socio-ambientale esterno. La prognosi di pericolosità può fondarsi anche su fatti successivi alla condanna, purché valutati complessivamente e non desunti dalla mera denuncia. Il giudice della misura non è tenuto ad accertare incidentalmente le responsabilità penali per i fatti oggetto di denuncia: la relativa rivalutazione, proposta con il ricorso, è inammissibile perché sollecita un diverso apprezzamento di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Catania, in sede di appello, ha parzialmente accolto il gravame riducendo a due anni la proroga della misura di sicurezza della libertà vigilata applicata al condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., confermando nel resto il provvedimento del magistrato di sorveglianza.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo il vizio di motivazione, per l’omessa considerazione delle risultanze delle relazioni dell’U.E.P.E. e del periodo di positiva osservazione, e con un secondo motivo la violazione degli artt. 203 e 208 cod. pen. e dell’art. 679 cod. proc. pen., per avere il Tribunale confermato la pericolosità sociale sulla base di una denuncia ritenuta inattendibile.
La Motivazione della Corte
La Cassazione affronta congiuntamente i due motivi, perché entrambi contestano il giudizio di attuale pericolosità. Il potere di disporre la proroga della misura di sicurezza in essere si ricava dal combinato disposto degli artt. 203 e 208 cod. pen.: la misura si applica quando è probabile che la persona commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reato, e la qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’art. 133 cod. pen. Allo scadere della misura il giudice riprende in esame le condizioni della persona per stabilire se sia ancora socialmente pericolosa.
La prognosi di pericolosità deve dunque ricavarsi dai criteri dell’art. 133 cod. pen., tenendo conto non solo della gravità dei fatti-reato commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto durante e dopo l’espiazione della pena, come affermato da Sez. 5 n. 7424 del 06.12.2024, dep. 2025. L’obiettivo è un giudizio quanto più possibile esaustivo e completo, secondo Sez. 1 n. 4094 del 07.01.2010.
Nel caso esaminato il Tribunale ha fondato la prognosi su un comportamento successivo del condannato, valutabile ai sensi dell’art. 133, secondo comma, n. 3, cod. pen., costituito da un episodio di rissa per motivi condominiali, da cui è derivata una denuncia e l’intervento delle forze di polizia, che hanno descritto un comportamento sintetizzato come “perdurante atteggiamento mafioso”.
Le censure difensive chiedono in realtà di celebrare, nel giudizio sulla proroga, il processo su quanto accaduto e sulla attribuzione delle responsabilità: si tratta di deduzioni rivalutative e, dunque, aspecifiche, perché non muovono una critica puntuale alle cadenze logico-argomentative del provvedimento. La Corte esamina le pronunce richiamate dal ricorrente: Sez. Un. n. 10530 del 27.02.2002 e Sez. 1 n. 3727 del 09.01.2009 riguardano l’affidamento in prova e non sono pertinenti; Sez. 1 n. 11055 del 02.03.2010 non concerne fatti reato successivi. Quanto a Sez. 1 n. 49794 del 19.10.2017, l’affermazione secondo cui non si è socialmente pericolosi per la sola denuncia non è decisiva, perché l’attualità della pericolosità non è stata desunta dalla mera denuncia, ma da una valutazione complessiva della vicenda.
L’argomento relativo al periodo di positiva osservazione è infondato: il giudizio globale deve tenere conto dei precedenti, delle pendenze, del percorso intramurario, dei risultati dell’osservazione e del contesto esterno, secondo Sez. 1 n. 1027 del 31.10.2018, dep. 2019. Il Tribunale ha ritenuto non illogicamente prevalente il coinvolgimento nella rissa, episodio che induceva a escludere una prognosi rassicurante rispetto al processo di revisione critica. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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