Inammissibile il ricorso reiterativo e aspecifico sulla doppia conforme (Cass. pen. Sez. 2 n. 17935 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che riproponga pedissequamente le censure già dedotte in appello, senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale si salda con quella di primo grado in un unico complessivo corpo argomentativo in caso di doppia conforme. Il motivo che deduce il travisamento della prova deve identificare l’atto processuale, individuare il dato probatorio incompatibile con la ricostruzione accolta, provarne l’effettiva esistenza e dimostrarne il carattere decisivo, tale da inficiare l’intera coerenza logica della motivazione. L’aggravante del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. ricorre quando la condotta, evocando la contiguità a un’associazione mafiosa, è funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento derivante dal pericolo di fronteggiare le istanze di un gruppo criminale mafioso, e non di un criminale comune.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, confermando la sentenza del Tribunale di Ragusa, ha condannato l’imputato per i reati di estorsione e tentata estorsione, aggravati dal metodo mafioso. Le condotte, risalenti al 2014, consistevano nella richiesta di somme di denaro, avanzata con gravi minacce, ai titolari di un’attività commerciale.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo il vizio di motivazione apparente in ordine all’attendibilità delle persone offese, il travisamento della prova in relazione all’identificazione dell’imputato e l’erronea applicazione dell’aggravante del metodo mafioso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato i principi in tema di onere di specificità dell’impugnazione, ricordando che l’appello e il ricorso sono inammissibili quando i motivi non enunciano e argomentano rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata. Ha inoltre ribadito che la sentenza di appello, in caso di doppia conforme, si salda con quella di primo grado in un unico complessivo corpo argomentativo.
Quanto al primo e al secondo motivo, la Corte li ha ritenuti generici, aspecifici e meramente reiterativi delle doglianze già prospettate in appello. Il ricorrente, nel riproporre le medesime censure, non si è confrontato con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva spiegato che l’identificazione dell’imputato da parte della persona offesa non era incerta, non essendo emersi elementi che potessero indurla ad accusare falsamente un soggetto sconosciuto. La Corte ha inoltre rilevato la mancanza di prova della decisività degli elementi probatori di cui si assumeva il travisamento, onere imprescindibile per la deduzione di tale vizio.
La censura relativa all’attendibilità delle persone offese è stata, altresì, ritenuta una mera richiesta di rilettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, il cui compito è verificare la compatibilità della motivazione con il senso comune e i limiti di un apprezzamento plausibile.
La Corte ha infine respinto la doglianza sull’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ritenendo corretta la doppia motivazione conforme che aveva accertato la funzionalità della condotta a creare nella vittima la condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di fronteggiare le istanze del gruppo mafioso. La mancata denuncia immediata dei fatti, avvenuta solo anni dopo a seguito delle notizie sulla condanna dell’imputato per associazione mafiosa, è stata considerata elemento dimostrativo dell’efficacia coartante delle minacce.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite.
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Nota della Redazione
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