Affidamento in prova: la prognosi si fonda sulla condotta successiva al reato (Cass. pen. Sez. I n. 33091 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio prognostico per la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale il giudice di sorveglianza non può muovere da una presunzione generale di inaffidabilità o di affidabilità, ma deve procedere a una valutazione concreta degli elementi positivi e negativi. Non assumono rilievo decisivo, in senso negativo, la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, poiché l’imputato non ha obbligo di verità. È sufficiente che dai risultati dell’osservazione emerga che il processo di revisione critica sia almeno avviato, non essendo richiesta la prova di una completa rieducazione già realizzata. Il giudizio sull’idoneità della misura rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, se sorretto da motivazione adeguata e logicamente coerente, non è sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con ordinanza del 20 novembre 2025, ha rigettato l’istanza di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale proposta dal condannato. Il provvedimento si fondava sulla mancata indicazione, da parte dell’interessato, di come e dove avesse trascorso il periodo intercorrente tra la commissione del reato e l’inizio dell’esecuzione della pena, avvenuto circa venti anni dopo, e sulla sopravvenienza di una richiesta di MAE dalla Repubblica Federale di Germania relativa a un furto.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’interessato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa ha rilevato che il Tribunale, pur dandone atto, avrebbe omesso di considerare l’idoneità del domicilio e il contenuto estremamente positivo della relazione, dalla quale emergeva che la revisione critica era avviata e che il condannato aveva tenuto un comportamento costantemente corretto.

La Motivazione della Corte

La Sezione I ha dichiarato il ricorso infondato, ricostruendo in via generale i criteri del giudizio prognostico. L’affidamento in prova è la forma di esecuzione penale esterna prevista per i condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni, sia formulabile una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale.

Il giudice deve fare riferimento al reato commesso, che resta il punto di partenza della valutazione, ai precedenti penali, alle pendenze processuali e alle informazioni di polizia, ma anche alla condotta carceraria e ai risultati dell’indagine socio-familiare. Non esiste una presunzione generale di inaffidabilità: occorre di volta in volta verificare se l’affidamento si riveli proficuo, considerando l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti, l’attaccamento al contesto familiare e la condotta di vita attuale.

La Corte ha ribadito che la mancata ammissione di colpevolezza non può indurre a una prognosi sfavorevole, poiché nel processo penale l’imputato non ha obbligo di verità e l’assenza di confessione può dipendere dai motivi più diversi, senza essere sintomatica di mancato ravvedimento. Né è necessaria la prova di una completa revisione critica del passato: è sufficiente che un siffatto processo risulti almeno avviato (richiamate Sez. I n. 7873 del 2023, Tomaselli; Sez. I n. 18388 del 2008, Cesarini; Sez. I n. 9591 del 2000, Pilo).

Quanto al caso concreto, il Tribunale ha dato conto della totale mancanza di informazioni sul comportamento del condannato dal 2008 al 2024 e dell’esistenza del MAE per il furto commesso in Germania nel 2023, ritenendo recessivi l’attività lavorativa e il contenuto della relazione. La conclusione sulla necessità di un congruo periodo di osservazione inframuraria è stata giudicata adeguata e coerente, perché volta ad acquisire le informazioni necessarie a verificare la credibilità della presa di distanza dai trascorsi illeciti. Il rigetto ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *