Sequestro per confisca esteso ai proventi della cessione dei crediti d’imposta (Cass. pen. Sez. II n. 27639 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente, il profitto del reato può essere costituito anche dai beni direttamente acquistati con i proventi della prima acquisizione illecita. Il sequestro ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. può pertanto estendersi alle utilità ricavate dalla cessione a terzi di crediti d’imposta fasulli, non assumendo rilievo il momento consumativo del reato. La questione relativa alla configurabilità di una truffa tentata ovvero di una truffa semplice resta estranea al tema cautelare, poiché il vincolo si giustifica in ragione della derivazione causale del provento, in via diretta se il bene sia reperito presso l’indagato, ovvero per equivalente in caso di impossibilità della confisca diretta.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’impresa edile individuale, è indagato per truffa aggravata per aver generato crediti di imposta inesistenti, collegati a lavori mai eseguiti o solo parzialmente eseguiti, avvalendosi delle agevolazioni del cosiddetto Superbonus 110%. Parte di tali crediti è stata ceduta a terzi in buona fede, generando un profitto quantificato in oltre un milione di euro.

Il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo dei crediti presenti nel cassetto fiscale dell’impresa, a fini impeditivi ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., e di beni e disponibilità riferibili all’indagato, a fini di confisca diretta o per equivalente ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., quanto ai crediti già ceduti. Il Tribunale di Vicenza, in sede di riesame, ha confermato il provvedimento. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la violazione del principio di correlazione tra imputazione e fatto ritenuto dai giudici della cautela: una volta consumato il reato con la sola creazione del credito, la successiva condotta diretta a incamerare il provento della cessione sarebbe un post-factum non punibile o, al più, un autonomo autoriciclaggio, non contestato.

La Corte dichiara la questione sul momento consumativo irrilevante rispetto al tema cautelare. La stessa tesi difensiva, del resto, si presenta contraddittoria: sostenere il perfezionamento del reato con la creazione del credito e, insieme, prospettare una truffa aggravata tentata o una truffa semplice ai danni dei terzi non è compatibile. Il riferimento alle Sezioni Unite, di cui si conosce solo l’informazione provvisoria, conferma la configurabilità della truffa aggravata consumata.

L’irrilevanza discende dalla nozione ampia di profitto: esso può essere costituito anche dai beni derivati, cioè direttamente acquistati con i proventi della prima acquisizione illecita. La Corte richiama, in via analogica, il principio di Sez. Un. n. 10280 del 25/10/2007, Miragliotta. Il sequestro poteva dunque estendersi a quanto ricavato dalla cessione dei crediti fasulli, in via diretta se ritrovato presso il ricorrente, ovvero per equivalente ex art. 640-quater cod. pen., con richiamo all’art. 322-ter cod. proc. pen., in caso di impossibilità della confisca diretta per ostacoli fattuali o giuridici.

In proposito la Corte invoca il principio, applicabile per identità di ratio, espresso con riguardo al reato di cui all’art. 316-ter cod. pen.: in tema di sequestro finalizzato alla confisca, il profitto dell’indebita percezione di erogazioni pubbliche, integrato dall’acquisizione mediante sconto in fattura di crediti inesistenti, può avere ad oggetto anche le utilità derivate dalla loro ulteriore cessione a terzi (Sez. 6 n. 13339 del 05/03/2025, Cuccaro). L’identità di ratio si fonda sul richiamo integrale che l’art. 640-quater cod. pen. opera all’art. 322-ter cod. proc. pen..

Il secondo motivo è dichiarato generico: il Tribunale ha ravvisato l’esigenza cautelare non solo nella possibilità di ulteriore cessione dei crediti, ma anche in quella di portarli a ulteriore compensazione, con prosecuzione dell’attività illecita. Il terzo motivo è manifestamente infondato, perché introduce misure estranee all’ambito penale e solo ipoteticamente adottabili da altre autorità amministrative. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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