Rapina impropria, fatto di lieve entità ed esclusione della riduzione di pena (Cass. pen. Sez. II n. 773 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza attenuante del fatto di lieve entità nella rapina impropria, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024, non è configurabile quando il giudice di merito abbia già valorizzato la particolare tenuità del danno ai fini del riconoscimento dell’attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità. La valutazione del pregiudizio complessivo, avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze dell’azione, è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se congruamente motivata. L’attenuante della lieve entità non può fondarsi sulla sola modestia economica del bene sottratto, dovendosi considerare la natura plurioffensiva del reato, che lede anche la libertà e l’integrità della persona.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 29.02.2024, confermava la condanna pronunciata in esito a giudizio abbreviato a carico di due imputati per il delitto di rapina impropria in concorso e, per uno solo di essi, per la contravvenzione di porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere fuori dalla propria abitazione.
Avverso tale pronuncia gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge nel trattamento sanzionatorio. La doglianza muoveva dalla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen. e, in via consequenziale, dell’art. 628, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevedono la riduzione di pena fino a un terzo quando il fatto risulti di lieve entità. Secondo i ricorrenti, la pena avrebbe dovuto essere ridotta, essendo stata riconosciuta l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e le attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale ha rigettato i ricorsi, reputando il motivo infondato. La Corte ha preso le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen. e, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dell’art. 628, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevedono la diminuzione della pena in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Il giudice di legittimità ha rilevato che la Corte territoriale aveva già escluso che il fatto fosse di minima offensività, valorizzando le modalità dell’azione: l’introduzione in pieno giorno in un esercizio commerciale particolarmente frequentato, l’agire in piena sintonia tra gli imputati — indice di programmazione e non occasionalità della condotta — e il contestuale possesso ingiustificato di una lama da taglierino. Tale ricostruzione, apprezzata nel suo complesso, non lascia spazio a una nuova valutazione del giudice di merito sui presupposti dell’ulteriore circostanza attenuante introdotta dalla pronuncia costituzionale.
La Corte ha poi affrontato il rapporto tra l’attenuante della lieve entità e quella del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., richiamando i precedenti Sez. II n. 28269 del 31.05.2023, Sez. II n. 32234 del 16.10.2020, Sez. II n. 46504 del 13.09.2018, Sez. II n. 50987 del 17.12.2015 e Sez. II n. 45985 del 23.10.2013. Nei delitti di rapina ed estorsione non basta che il bene sottratto sia di modestissimo valore, occorrendo valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona, attesa la natura plurioffensiva dei reati.
Quanto alla compatibilità tra le due attenuanti, la Corte ha affermato che l’incompatibilità sussiste quando il riconoscimento della lieve entità sia ipotizzabile solo in ragione della particolare tenuità del danno o del pericolo, in analogia al principio affermato in tema di rapporti tra l’attenuante dell’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. e quella del fatto di particolare tenuità di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., richiamando Sez. Un. n. 13330 del 26.04.1989, Sez. II n. 51255 del 16.11.2023, Sez. VII n. 19744 del 26.01.2016, Sez. II n. 2890 del 15.11.2019 e Sez. II n. 50066 del 15.11.2013.
Nel caso concreto, il minimo valore economico dei beni sottratti era stato valorizzato dal Tribunale proprio ai fini del riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Di qui il rigetto delle impugnazioni e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 628 c.p. – Rapina
- Art. 648 c.p. – Ricettazione
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso