Nessuna fungibilità tra libertà vigilata e pena detentiva (Cass. pen. Sez. I n. 33090 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di computo delle misure limitative della libertà personale, la fungibilità prevista dall’art. 657 cod. proc. pen. opera esclusivamente tra misure di sicurezza detentive e pene detentive, non essendo ipotizzabile rispetto alle misure di sicurezza non detentive. La libertà vigilata, per la sua radicale diversità strutturale e funzionale rispetto alla privazione della libertà, non è surrogabile mediante l’espiazione di analoga misura in altra epoca e per altre ragioni. Ne deriva che è irrilevante la circostanza che il periodo di misura non detentiva sia stato sofferto in assenza di valido titolo. La questione di legittimità costituzionale relativa a tale disciplina è irrilevante nel giudizio di esecuzione ove difetti la prova dell’esecuzione senza titolo ed è, comunque, manifestamente infondata, rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta di non estendere la fungibilità alle misure non detentive.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto a libertà vigilata e successivamente a una nuova misura di sicurezza non detentiva, chiedeva al giudice dell’esecuzione lo scomputo di centonovantacinque giorni di fungibilità, corrispondenti all’intero periodo di libertà vigilata in precedenza sofferto, assumendo che quella misura gli fosse stata applicata senza titolo.
Il Tribunale di Locri, con ordinanza del 18 marzo 2026, rigettava l’istanza. Il giudice dell’esecuzione osservava che, pur prescindendo dall’astratta applicabilità dell’istituto a misure diverse da quelle detentive, il periodo precedente non era stato eseguito senza titolo, perché dal provvedimento del Magistrato di sorveglianza emergeva un riesame anticipato della pericolosità che aveva condotto alla revoca, e non un’applicazione originaria priva di titolo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il punto di partenza è il dato letterale dell’art. 657, comma 1, cod. proc. pen., che nel disciplinare il computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo fa espresso riferimento alla misura di sicurezza detentiva. Per la misura non detentiva, dunque, non è concettualmente configurabile alcuna fungibilità.
Il Collegio richiama sul punto un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non sussiste relazione di fungibilità tra la pena detentiva e una misura di sicurezza non detentiva, ancorché quest’ultima comporti forti limitazioni della libertà di locomozione, attesa la radicale diversità strutturale e funzionale delle misure. Nel caso concreto, peraltro, il ricorrente ipotizzava una fungibilità tra misure della medesima specie, poiché sia quella asseritamente sofferta senza titolo sia quella da eseguire erano riconducibili alla libertà vigilata.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale prospettata con riferimento agli artt. 3, 27 e 31 Cost., la Corte l’ha ritenuta al contempo irrilevante e manifestamente infondata. Sotto il primo profilo, la difesa non ha dimostrato che la precedente misura fosse stata eseguita senza titolo: il provvedimento impugnato desume dal provvedimento del Magistrato di sorveglianza indicazioni univoche di un riesame anticipato della pericolosità, e tale lettura non risulta contestata. Nemmeno il richiamo a un provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva dichiarato estinta altra misura di sicurezza in conseguenza dell’indulto di cui alla legge n. 241/2006 vale a fondare la rilevanza, poiché non è dato comprendere se quell’estinzione riguardi lo stesso titolo.
Nel merito, la questione è manifestamente infondata: l’art. 657 cod. proc. pen. non presenta alcuna omissione censurabile, poiché le misure non detentive sono riconducibili a un diverso e coerente ambito di regolamentazione delle limitazioni della libertà personale, nel quale la discrezionalità del legislatore non incontra alcun vincolo costituzionale a introdurre forme analoghe di fungibilità. La Corte osserva, infine, che la libertà vigilata presuppone una valutazione di pericolosità sociale da rinnovare al momento dell’applicazione e trova esecuzione dopo l’espiazione della pena proprio in ragione dell’accertata attualità di tale pericolosità: il contenimento di una pericolosità attuale non può essere surrogato dall’espiazione di analoga misura in altra epoca e per altre ragioni. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.