Annullamento parziale per omessa motivazione sulla particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. I n. 28831 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che ometta del tutto di motivare sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, ritualmente formulata con l’atto di appello, è affetta da vizio di motivazione e deve essere annullata con rinvio limitatamente a tale punto. L’annullamento parziale per omessa valutazione dell’art. 131-bis cod. pen. determina l’irrevocabilità delle statuizioni sulla sussistenza del fatto e sulla responsabilità, poiché l’esame della causa di non punibilità presuppone l’integrazione completa del reato. Ne consegue che il giudice del rinvio, una volta intervenuta la pronuncia di annullamento parziale, non può dichiarare l’estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione. La modifica dell’imputazione in dibattimento, se riconducibile a mero errore materiale e tempestivamente contestata nel verbale notificato, non integra violazione del diritto di difesa.

Il Fatto

La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 19 gennaio 2026, ha confermato la condanna a tre mesi di reclusione pronunciata dal Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti dell’imputato, titolare di un esercizio commerciale, per avere occupato alle proprie dipendenze una lavoratrice priva di permesso di soggiorno, in violazione dell’art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la violazione degli artt. 520 e 522 cod. proc. pen. per la modifica dell’imputazione intervenuta in dibattimento, il vizio di motivazione sulla titolarità dell’esercizio commerciale, l’omessa confutazione dei motivi di appello e la mancata risposta alla richiesta di applicare la disciplina dell’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, relativi alla modifica dell’imputazione, sono stati rigettati. La Corte ha rilevato che la contestazione suppletiva è stata effettuata correttamente e che l’imputato ne ha avuto conoscenza attraverso la notifica del verbale di dibattimento. All’udienza successiva, primo momento utile, la difesa non ha proposto alcuna eccezione: ogni eventuale nullità non è dunque deducibile per la prima volta con l’impugnazione.

La modifica, inoltre, è solo apparentemente sostanziale. Essa è riconducibile a un mero errore materiale, qualificato dalla Corte territoriale come refuso, verificatosi nella redazione del capo di imputazione e corretto in dibattimento. Negli atti del fascicolo delle indagini erano presenti i dati corretti, sicché il diritto di difesa non ha subito alcun pregiudizio effettivo.

Il ricorrente non può neppure dolersi di non avere potuto accedere a un rito alternativo rispetto all’imputazione modificata: tale facoltà gli era riconosciuta dall’art. 519 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, richiamato nella pronuncia Sez. 5 n. 29392 del 14.07.2025.

Anche il terzo e il quarto motivo sono infondati. La Corte territoriale ha fornito risposta congrua alle censure di appello, fondando la responsabilità sulle dichiarazioni dell’operante e sul nome contenuto nell’insegna del negozio. Non vi è stata alcuna inversione dell’onere della prova: l’affermazione del giudice di merito va intesa come assenza di elementi idonei a scardinare le conclusioni raggiunte. All’ufficiale di polizia giudiziaria non è stata attribuita alcuna maggiore credibilità astratta, ma solo rilevata l’indifferenza del teste rispetto alle dichiarazioni rese.

È invece fondato il quinto motivo. La sentenza impugnata, pur a fronte di una specifica richiesta, è del tutto priva di motivazione sulla possibilità di applicare l’art. 131-bis cod. pen. Tale carenza impone l’annullamento con rinvio limitatamente a questo punto, affinché la Corte di Appello di Salerno, libera nell’esito, proceda a nuovo esame.

L’annullamento parziale, come previsto dall’art. 651-bis cod. pen., determina l’irrevocabilità delle statuizioni sulla sussistenza del fatto, poiché la valutazione della causa di non punibilità presuppone l’integrazione del reato e l’accertamento della responsabilità (in termini, Sez. 2 n. 20884 del 09.02.2023). Il giudice del rinvio non potrà pertanto dichiarare l’estinzione per prescrizione, il cui termine avrebbe cessato di decorrere con la pronuncia di annullamento (Sez. 3 n. 24326 del 27.02.2024; Sez. 3 n. 30383 del 30.03.2016).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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