Attenuanti generiche: basta un solo elemento ex art. 133 cod. pen. (Cass. pen. Sez. VII n. 4633 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento o dell’esclusione delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a esaminare, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e idoneo a determinarne o meno il riconoscimento; anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole, all’entità del reato o alle modalità di esecuzione può risultare sufficiente. L’applicazione delle attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui mancanza legittimamente deriva il diniego. Dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. n. 92/2008, convertito dalla legge n. 125/2008, il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente a fondare la diminuente.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 04.04.2024, confermava la condanna del ricorrente negando la concessione delle circostanze attenuanti generiche. L’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando un’unica censura, con la quale contestava il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti.

La difesa deduceva la genericità del riferimento operato dai giudici di merito alle modalità esecutive dei fatti e alla personalità dell’imputato, senza allegare circostanze concrete sottoposte al giudice e da questo non valutate.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII muove dal principio consolidato secondo cui, per ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può esaminare anche un solo elemento tra quelli previsti dall’art. 133 cod. pen., purché atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio. Il riferimento è alla Sez. II n. 23903 del 2020, che ammette la sufficienza di un singolo fattore attinente alla personalità del colpevole o all’entità e alle modalità del reato.

La Corte richiama poi l’orientamento per cui l’applicazione delle attenuanti generiche non è un diritto automatico conseguente all’assenza di elementi negativi sulla personalità, ma richiede elementi di segno positivo: la loro mancanza giustifica il diniego (Sez. III n. 24128 del 2021; Sez. I n. 3529 del 1993).

Su questa linea si innesta il terzo arresto, secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi positivi, tanto più dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. operata dal d.l. n. 92/2008, convertito dalla legge n. 125/2008, che ha escluso la sufficienza del solo stato di incensuratezza (Sez. IV n. 32872 del 2022; Sez. III n. 44071 del 2014; Sez. I n. 39566 del 2017).

Nel caso concreto, i giudici di appello avevano fondato il diniego sulle modalità esecutive dei fatti e sulla personalità dell’imputato. Il ricorrente si era limitato a dedurre la genericità del riferimento, senza allegare elementi o circostanze sottoposti al giudice di merito e da questi non valutati, idonei a giustificare una diversa conclusione.

La censura non supera pertanto il vaglio di ammissibilità: il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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