Misure alternative, fine pena errato e osservazione non acquisita d’ufficio (Cass. pen. Sez. I n. 12236 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza che intenda rigettare l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale non può fondare la propria valutazione su un dato fattuale erroneo relativo al fine pena, dovendo assumere come riferimento il computo risultante dall’ultimo provvedimento di rideterminazione della pena. Il giudice è inoltre tenuto ad acquisire d’ufficio la relazione di osservazione della personalità condotta in istituto, eventualmente mediante rinvio dell’udienza, non potendo la sua assenza in atti ricadere negativamente sul condannato, ove il beneficio sia ammissibile e il periodo detentivo sofferto idoneo a consentire l’osservazione e l’elaborazione del programma di trattamento. La valutazione delle relazioni dell’équipe di osservazione deve parametrarsi alle istanze rieducative sottese alla misura e ai residui profili di pericolosità.
Il Fatto
Il ricorrente, detenuto, aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza di Palermo l’affidamento in prova al servizio sociale. Il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza di applicazione provvisoria della misura, richiamando il recentissimo inizio della pena e il fine pena ancora lontano.
Il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza del 13 novembre 2024, ha respinto la richiesta, osservando che la gravità del fatto, il profilo personologico desumibile dai precedenti e dal carico pendente, l’ancora lontano fine pena e il perdurante svolgimento dell’osservazione intramuraria non consentivano di formulare la doppia prognosi richiesta dall’art. 47 Ord. pen. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e annulla con rinvio. Il primo profilo attiene all’errata indicazione del fine pena. Il Tribunale aveva assunto come riferimento la data del “26 giugno 2028”, mentre dall’ordine di scarcerazione per rideterminazione della pena emesso in esecuzione dell’art. 671 cod. proc. pen. emerge che il fine pena era stato fissato al “26 ottobre 2026”. La diversa indicazione del 2028 si riferisce a un computo precedente, superato dal provvedimento successivo.
Secondo la Corte, l’errore non è neutro: il fine pena lontano costituisce uno degli elementi posti dal Tribunale a fondamento del diniego, sicché l’inesattezza del dato cronologico incide in modo determinante sull’economia della decisione e sulla valutazione di concedibilità della misura alternativa.
Il secondo profilo riguarda l’osservazione della personalità. Ai sensi dell’art. 47, comma 2, Ord. pen., la decisione deve fondarsi sui risultati dell’osservazione condotta in istituto nell’arco di almeno un mese. Nel caso concreto l’attività era stata avviata soltanto dal maggio 2024 e non era confluita in alcuna relazione di sintesi.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice deve considerare le informazioni sulla personalità contenute nelle relazioni degli organi dell’osservazione penitenziaria, se riferite a un consistente lasso temporale, parametrandone la rilevanza alle istanze rieducative e ai residui profili di pericolosità (Sez. I n. 20040 del 2024). Ricorda inoltre che il Tribunale ha l’onere di acquisire d’ufficio la relazione di osservazione, se necessario rinviando l’udienza, non potendo la sua mancanza ricadere sull’interessato, quando il beneficio è ammissibile e il periodo di detenzione sofferto è idoneo a consentire l’osservazione e il programma di trattamento (Sez. I n. 48678 del 2015).
Dagli atti risultano elementi favorevoli menzionati dal Tribunale ma non valorizzati: assenza di rapporti disciplinari, comportamento “nella norma” con operatori e compagni, disponibilità ai colloqui con il funzionario giuridico-pedagogico, avvio di un percorso scolastico e colloqui con i familiari. Il Tribunale, ritenendo insufficiente il periodo di osservazione, ha respinto l’istanza senza acquisire d’ufficio la relazione. Il ricorso è pertanto fondato e si dispone l’annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Palermo per un nuovo esame.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.