Partecipazione associativa accertata oltre i singoli reati fine (Cass. pen. Sez. VI n. 3442 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione finalizzata al narcotraffico, la gravità indiziaria della partecipazione associativa può essere desunta dai singoli reati fine, purché il giudice ne ricostruisca la collocazione in un più ampio programma criminale indeterminato. La figura del fornitore del sodalizio non è di per sé equivalente a una collaborazione estemporanea quando risultino il rapporto di contiguità con i sodali di vertice, la disponibilità a procurare ulteriori canali di approvvigionamento e l’inserimento nei meccanismi comunicativi del gruppo. L’accertamento dell’affectio societatis è questione di fatto, sindacabile in cassazione nei soli limiti del vizio di motivazione. È inammissibile il ricorso che ometta il confronto critico con gli elementi valorizzati dal tribunale del riesame.

Il Fatto

Il tribunale del riesame aveva confermato la misura custodiale di maggiore rigore applicata dal Giudice per le indagini preliminari a un indagato gravemente indiziato di partecipazione a un’associazione finalizzata al narcotraffico, oltre che di più condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, usura, estorsioni e fatti sanzionati ai sensi dell’art. 493-ter cod. pen.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, articolato su violazione di legge e vizio di motivazione, limitato alla sola configurabilità della partecipazione associativa. Ha sostenuto che gli elementi valorizzati dal tribunale riguardavano unicamente i singoli reati fine, espressione di una collaborazione estemporanea, in assenza di prova di una stabile disponibilità ad assicurare l’approvvigionamento del gruppo.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Anzitutto ha rilevato che l’impugnazione non contrasta gli altri titoli di reato posti a fondamento della misura, diversi dalla partecipazione associativa, e che, per quest’ultima, il ricorso è affetto da aspecificità estrinseca rispetto alle argomentazioni del tribunale.

Il tribunale, infatti, aveva ricostruito le connotazioni dell’associazione, il ruolo del promotore e organizzatore, la sede logistica presso un impianto di rifornimento di carburante e la necessità di diverse fonti di approvvigionamento, tratte in prevalenza dal mercato calabrese e integrate da fonti locali, tra cui il ricorrente. Su questo punto la Corte osserva che il ricorso trascura integralmente il rapporto di contiguità e consuetudine criminale tra il ricorrente e il vertice del sodalizio, chiave di lettura decisiva per qualificare in senso volitivo i singoli contributi.

La Corte valorizza poi gli elementi tratti dai reati fine, che disvelano un contributo proiettato oltre la singola e specifica situazione illecita: la costante presenza dei sodali di maggior rilievo nelle iniziative illecite, la fornitura procurata dal ricorrente e asservita all’attività del gruppo, i due acquisti inseriti in un più ampio ambito di transazioni, la consegna a domicilio presso la sede logistica.

Assume rilievo anche la condotta successiva: la disponibilità manifestata dal ricorrente ad approvvigionarsi ulteriormente dal medesimo fornitore nell’interesse del gruppo, il mantenimento di un contatto diretto con lo stesso, la ricerca di altri canali di rifornimento e i contatti intrattenuti con ulteriori fornitori. A ciò si aggiunge la mancata censura delle intercettazioni da cui emerge la condivisione, da parte di un familiare coinvolto nei reati finanziari e patrimoniali, della scelta del ricorrente di inserirsi nel circuito criminale, nonché dell’acquisto di schede telefoniche precaricate per uso temporaneo.

Da qui la conclusione: l’indifferenza del breve periodo partecipativo monitorato dall’indagine non esclude la puntuale valorizzazione di fatti e comportamenti sintomatici di una consapevole adesione all’azione associativa, grazie a un contributo materiale inquadrato nel più ampio contesto programmatico e indeterminato del sodalizio. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, con gli adempimenti di cui all’art. 94-ter disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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