Affidamento rifiuti indifferenziati legittimo senza rotazione per impianto non nel piano regionale (TAR Lazio n. 655 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati, l’affidamento del servizio deve avvenire presso l’impianto di trattamento meccanico biologico individuato dal piano regionale di gestione dei rifiuti per l’ambito territoriale ottimale in cui il rifiuto è prodotto. L’operatore economico il cui impianto non sia contemplato dal piano non può essere destinatario dell’affidamento e non può invocare la violazione del principio di rotazione, della buona fede e della concorrenza, poiché nessuna rotazione è configurabile in proprio favore. La mancata inclusione nel piano prevale sui titoli autorizzatori dirigenziali successivi, che restano illegittimi per contrasto con il divieto di autorizzare nuovi impianti in presenza di strutture già idonee a soddisfare il fabbisogno dell’ATO.
Il Fatto
Una società titolare di un impianto per il trattamento di rifiuti, situato a poca distanza dal Comune committente, ha impugnato la determinazione con cui il Comune ha affidato direttamente il conferimento della frazione indifferenziata, per le annualità 2026 e 2027, a un diverso operatore gestore dell’impianto di trattamento meccanico biologico di Aprilia. La ricorrente ha dedotto la violazione del principio di rotazione e del principio di prossimità, avendo l’amministrazione scelto l’impianto più lontano dal luogo di produzione del rifiuto. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, sostenendo la nullità dei titoli autorizzatori della ricorrente per contrasto con un giudicato del giudice amministrativo, e ha eccepito il difetto di giurisdizione sui motivi aggiunti.
Con motivi aggiunti la ricorrente ha chiesto l’annullamento del contratto stipulato tra il Comune e la controinteressata, censurando la tariffa applicata perché non calcolata secondo il metodo vigente e comprensiva di voci che avrebbero dovuto essere conteggiate separatamente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente il ricorso principale rispetto a quello incidentale. Rileva che la questione è già stata affrontata in giudizi analoghi, definiti da decisioni non sospese né riformate, i cui principi vanno riaffermati anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., tenendo conto delle specificità del caso.
Quanto al primo motivo, il Tribunale richiama la ricostruzione degli artt. 196 e 199 d.lgs. n. 152 del 2006 e della legge regionale n. 27 del 1998: i rifiuti urbani indifferenziati vanno trattati negli impianti di trattamento meccanico biologico individuati dal piano regionale per l’ambito territoriale ottimale in cui sono prodotti. Nel caso dell’ATO di Latina, l’unico impianto contemplato è quello gestito dalla controinteressata, ubicato nel Comune di Aprilia.
Da tale assetto deriva che l’impianto della ricorrente, non menzionato dal piano, può essere utilizzato solo in via sussidiaria o in situazioni emergenziali, ferma la vincolante indicazione dell’atto di pianificazione regionale. L’inclusione nell’elenco degli impianti minimi approvato dalla Giunta regionale, ai fini dell’applicazione del metodo tariffario rifiuti, non equivale a inserimento a pieno titolo nel piano: quelle strutture sono individuate per garantire la continuità del servizio in caso di deficit impiantistico e urgenze.
Il Collegio ribadisce che qualsiasi autorizzazione rilasciata successivamente in favore della ricorrente è da considerarsi illegittima per contrasto con il divieto di autorizzare nuovi impianti di trattamento di rifiuti urbani in presenza di strutture già idonee a soddisfare il fabbisogno dell’ATO. L’impianto non contemplato dal piano è a tutti gli effetti nuovo, con conseguente divieto anche degli incrementi di capacità.
Ne segue la reiezione del primo motivo: non possono ritenersi violati i principi di cui all’art. 49, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, di rotazione, buona fede e concorrenza, poiché l’impianto della ricorrente non può essere destinatario dell’affidamento contestato e nessuna rotazione sarebbe configurabile in suo favore. Il secondo motivo del ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo la ricorrente titolo a contestare la tariffa applicata dalla controinteressata. Alla stessa stregua sono dichiarati improcedibili i motivi aggiunti, per assenza di un interesse personale, diretto, concreto e attuale alla caducazione del contratto.
Il ricorso incidentale, volto esclusivamente a privare la ricorrente dell’interesse alla decisione, è a sua volta dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di ciascuna delle parti resistenti.
Nota della Redazione
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