SCIA edilizia condizionata inefficace senza preventiva approvazione del PUA (TAR Lazio n. 654 del 06.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di SCIA condizionata all’acquisizione di atti di assenso preventivi, ai sensi dell’art. 23-bis, secondo comma, d.P.R. n. 380/2001, l’efficacia del titolo resta sospesa fino alla comunicazione da parte dello sportello unico dell’avvenuta acquisizione delle autorizzazioni preliminari. In mancanza di tali atti la SCIA è inefficace e non si perfeziona, con la conseguenza che non opera il termine decadenziale di trenta giorni entro cui l’amministrazione deve esercitare il potere inibitorio. L’attività avviata in difetto della condizione integra quindi un intervento abusivo, rispetto al quale l’amministrazione può intervenire in ogni tempo ai sensi dell’art. 21, comma 2-bis, legge n. 241/1990, senza necessità di motivazione rafforzata. La qualificazione della SCIA in sanatoria ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001 non è invocabile quando il titolo presupposto non si è mai perfezionato.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una SCIA presentata nel 2020 per la realizzazione di un fabbricato, in parte ad uso agricolo e in parte residenziale, su un terreno del Comune di Monte San Giovanni Campano. L’amministrazione comunicava nel gennaio 2022 il mancato accoglimento della segnalazione, rilevando che l’intervento era subordinato alla preventiva approvazione di un Piano di Utilizzo Aziendale ai sensi dell’art. 57 della L.R. Lazio n. 38/1999. Un successivo verbale di accertamento contestava l’assenza del permesso di costruire e dell’autorizzazione sismica per una serie di opere già realizzate.

La società ricorrente presentava poi una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001 e un’ulteriore istanza ex art. 36-bis. Il Comune, con provvedimento del gennaio 2025, rigettava l’istanza di sanatoria e dichiarava inefficace la SCIA per carenza dell’autorizzazione sismica e della documentazione attestante l’approvazione del PUA. I ricorrenti impugnavano tale atto davanti al TAR, sostenendo la formazione del silenzio assenso e l’erronea qualificazione del titolo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina congiuntamente i motivi, tutti incentrati sulla corretta qualificazione della segnalazione. Il punto di partenza è la natura condizionata della SCIA: l’intervento richiesto è assoggettato, per espressa previsione dell’art. 57 della L.R. n. 38/1999, alla preventiva approvazione del PUA. Di tale necessità i ricorrenti erano stati edotti con la nota comunale del gennaio 2022, mai impugnata e dunque divenuta definitiva.

La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 19, terzo comma, legge n. 241/1990 fissa in sessanta giorni il termine per l’esercizio del potere inibitorio puro, ridotto a trenta in materia edilizia dal comma 6-bis. Il successivo art. 23-bis d.P.R. n. 380/2001 disciplina però la SCIA condizionata, disponendo che i lavori possono iniziare solo dopo la comunicazione dell’avvenuta acquisizione degli atti di assenso preventivi.

Da qui il principio centrale: in mancanza dell’autorizzazione preventiva la SCIA è inefficace e non trova applicazione il termine decadenziale. Il privato che dia corso ai lavori in assenza della condizione realizza un’attività abusiva, contro cui l’amministrazione può intervenire in qualsiasi momento ex art. 21, comma 2-bis, legge n. 241/1990. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato, sez. II, n. 8663 del 2024, Cons. Stato n. 8591 del 2024 e TAR Puglia Lecce n. 1452 del 2024.

Nel caso concreto il PUA non è mai stato presentato. La SCIA del settembre 2024 non si è quindi mai perfezionata, né è qualificabile come sanatoria ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001, poiché il titolo presupposto del 2020 era a sua volta inefficace. Cade anche la censura sulla tardività della nota comunale: trattandosi di atto sfavorevole non impugnato, le sue statuizioni sono definitive. Il ricorso è così respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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